Art. 18
                        Progetti finanziabili

  1.  Possono  essere  finanziate,  secondo i criteri e gli indirizzi
stabiliti  dal  CIPE  e  nei  limiti  posti  dalla Unione europea, le
iniziative  nei  settori della produzione di beni, della fornitura di
servizi  e  del  commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di
ditta individuale.
  2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
    a)  prevedono  investimenti  superiori a lire 50 milioni al netto
dell'IVA;
    b)  si  riferiscono  a  settori  esclusi  o sospesi dal CIPE o da
disposizioni comunitarie.