Art. 110. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa 1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui e' compresa la casa mandamentale. 2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni. 3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni. 4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaira. 5. L'esecuzione della pena dell'argasoto si effettua nella case di reclusione.
Nota all'art. 110: - Il testo del terzo comma dell'art. 61 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva: i condannati alla pena della reclusione possono essere altresi' assegnati alle case di arresto".