Art. 110.
         Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
  1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma
dell'articolo  61  della  legge,  possono  essere  assegnati  anche i
condannati  alla  pena  della reclusione per un tempo non superiore a
due  anni  o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non
presentino  particolari  problemi  di  custodia. Le funzioni relative
alla  direzione  dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono
svolte  dal  personale  che  opera  in  un istituto sito nello stesso
circondario in cui e' compresa la casa mandamentale.
  2.  Nelle  case circondariali possono essere assegnati i condannati
alla   pena   dell'arresto  nonche'  i  condannati  alla  pena  della
reclusione  per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo
di pena non superiore a cinque anni.
  3.  Per  le  medesime  esigenze indicate nel comma 1 possono essere
assegnati  nelle  case  di  arresto  i  condannati  alla  pena  della
reclusione non superiore a due anni.
  4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal
provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaira.
  5.  L'esecuzione della pena dell'argasoto si effettua nella case di
reclusione.
 
          Nota all'art. 110:
              -  Il  testo  del terzo comma dell'art. 61 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Per  esigenze  particolari,  e  nei  limiti  e  con le
          modalita'  previste dal regolamento, i condannati alla pena
          dell'arresto della reclusione possono essere assegnati alle
          case  di  custodia preventiva: i condannati alla pena della
          reclusione  possono  essere altresi' assegnati alle case di
          arresto".