Art. 111.
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e
     sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici.
  1.  Alla  direzione  degli  ospedali psichiatrici giudiziari, salvo
quanto  disposto  dall'articolo  113,  nonche'  delle  case di cura e
custodia  e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da
infermita'  o  minorazioni  fisiche o psichiche e' preposto personale
del  ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena,
ed   e'  assegnato,  in  particolare,  il  personale  infermieristico
necessario  con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione
degli stessi.
  2.  Gli  operatori  professionali  e volontari che svolgono la loro
attivita'  nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici
giudiziari  e  negli  istituti o nelle sezioni per infermi e minorati
psichici,  sono selezionati e qualificati con particolare riferimento
alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
  3.  Agli  ospedali  psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a
coloro   nei   cui  confronti  e'  applicata,  in  via  definitiva  o
provvisoria,  la  misura  di  sicurezza previsa dal n. 3) del secondo
comma  dell'articolo  215  del  codice di procedura penale, anche gli
imputati,  i  condannati  e  gli  internati  che  vengono a trovarsi,
rispettivamente,  nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e
212, secondo comma, del codice di procedura penale.
  4.  Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei
cui  confronti  e'  applicata,  in  via  definitiva o provvisoria, la
misura   di   sicurezza   prevista   dal  n.  2)  del  secondo  comma
dell'articolo  215  del  codice  penale,  anche  gli  imputati  e gli
internati  che  vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni
previste  dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di
procedura penale.
  5.  Gli  imputati  e  i condannati, ai quali nel corso della misura
detentiva  sopravviene  una  infermita'  psichica  che  non comporti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza
o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa
di  cura  e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale
per infermi e minorati psichici.
  6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa
di  cura  e  custodia  informa  mensilmente  le autorita' giudiziarie
competenti  sulle  condizioni  psichiche  dei  soggetti ricoverati ai
sensi  degli  articoli  148,  206 e 212, secondo comma, del codice di
procedura penale.
  7.  I  soggetti  condannati  a pena diminuita per vizio parziale di
mente  per  l'esecuzione  della  pena  possono  essere assegnati agli
istituti  o  sezioni per soggetti affetti da infermita' o minorazioni
psichiche  quando  le  loro  condizioni  siano  incompatibili  con la
permanenza  negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni
patologiche  risultino  superate  o migliorate in modo significativo,
sono  nuovamente  assegnati  agli istituti ordinari, previo eventuale
periodo di prova nei medesimi.
 
          Note all'art. 111:
              -  Il  testo  dell'art. 215, comma, secondo, n. 3), del
          codice penale, e' il seguente:
              "Sono misure di sicurezza detentive:
                1) - 2) omissis;
                3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
                4) omissis".
              - Il  testo degli articoli 148 e 206 del codice penale,
          e' il seguente:
              "Art.   148   (Infermita'   psichica   sopravvenuta  al
          condannato).  -  Se,  prima  dell'esecuzione  di  una  pena
          restrittiva    della    liberta'    personale   o   durante
          l'esecuzione,  sopravviene  al  condannato  una  infermita'
          psichica,  il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia
          tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa
          sia  differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato
          in  un  manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e
          di  custodia.  Il  giudice puo' disporre che il condannato,
          invece  che  in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in
          un  manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a
          tre  anni  di  reclusione  o di arresto, e non si tratti di
          delinquente  o  contravventore abituale, o professionale, o
          di delinquente per tendenza.
              (Omissis).
              Il   provvedimento   di  ricovero  e'  revocato,  e  il
          condannato e' sottoposto alla esecuzione della pena, quando
          sono  venute  meno  le  ragioni  che hanno determinato tale
          provvedimento".
              "Art.  206  (Applicazione  provvisoria  delle misure di
          sicurezza).  -  Durante  l'istruzione  o  il giudizio, puo'
          disporsi  che  il  minore  di  eta', o l'infermo di mente o
          l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze
          stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta
          da    alcool    o    da    sostanze   stupefacenti,   siano
          provvisoriamente  ricoverati  in  un  riformatorio, o in un
          manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia.
              Il  giudice  revoca  l'ordine,  quando ritenga che tali
          persone non siano piu' socialmente pericolose.
              Il  tempo  dell'esecuzioni  provvisoria della misura di
          sicurezza e' computato nella durata minima di essa".
              -  Il  testo del secondo comma dell'art. 222 del codice
          penale, e' il seguente:
              "Se  la  persona  sottoposta  a una misura di sicurezza
          detentiva  e' colpita da un'infermita' psichica, il giudice
          ne  ordina  il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero
          in una casa di cura e di custodia".