Art. 111. Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici. 1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonche' delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche e' preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed e' assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi. 2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attivita' nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati. 3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza previsa dal n. 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice di procedura penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale. 4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale. 5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermita' psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. 6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorita' giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale. 7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermita' o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.
Note all'art. 111: - Il testo dell'art. 215, comma, secondo, n. 3), del codice penale, e' il seguente: "Sono misure di sicurezza detentive: 1) - 2) omissis; 3) il ricovero in un manicomio giudiziario; 4) omissis". - Il testo degli articoli 148 e 206 del codice penale, e' il seguente: "Art. 148 (Infermita' psichica sopravvenuta al condannato). - Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puo' disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza. (Omissis). Il provvedimento di ricovero e' revocato, e il condannato e' sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento". "Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza). - Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose. Il tempo dell'esecuzioni provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa". - Il testo del secondo comma dell'art. 222 del codice penale, e' il seguente: "Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e' colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia".