Art. 112. Accertamento delle infermita' psichiche 1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice di procedura penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, e' disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. 2. L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni. 3. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Note all'art. 112: - Per il testo degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale, si vedano le note all'art. 111. - Il testo degli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 70 (Accertamenti sulla capacita' dell'imputato). - 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e' ragione di ritenere che, per infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia. 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. 3. Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'art. 392". "Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato).- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale nominato all'imputato. 4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di assistere. 5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari si applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3". "Art. 72 (Revoca dell' ordinanza di sospensione). - 1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consenta la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".