Art. 112.
               Accertamento delle infermita' psichiche
  1.  L'accertamento  delle  condizioni psichiche degli imputati, dei
condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti  dagli  articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice di
procedura  penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura
penale  e  dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, e'
disposto,  su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria
iniziativa,  nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria
che  procede,  e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal
magistrato  di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo
istituto  in  cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di
quel   servizio   diagnostico,   in  altro  istituto  della  medesima
categoria.
  2.   L'autorita'   giudiziaria  che  procede  o  il  magistrato  di
sorveglianza   possono,   per   particolari   motivi,   disporre  che
l'accertamento   sia   svolto   presso   un   ospedale   psichiatrico
giudiziario,  una  casa di cura e custodia o in un istituto o sezione
per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il
soggetto  non  puo' comunque permanere in osservazione per un periodo
superiore a trenta giorni.
  3. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede
o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti
previsti  dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di
procedura  penale  o  dagli  articoli  70,  71,  e  72  del codice di
procedura  penale  e  dal  comma  4  dell'articolo  111  del presente
regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
 
          Note all'art. 112:
              - Per  il  testo degli articoli 148, 206 e 212, secondo
          comma, del codice penale, si vedano le note all'art. 111.
              - Il  testo  degli  articoli  70, 71 e 72 del codice di
          procedura penale, e' il seguente:
              "Art.  70 (Accertamenti sulla capacita' dell'imputato).
          -   1. Quando  non  deve  essere  pronunciata  sentenza  di
          proscioglimento  o di non luogo a procedere e vi e' ragione
          di  ritenere  che,  per  infermita' mentale sopravvenuta al
          fatto,   l'imputato   non   e'   in  grado  di  partecipare
          coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone
          anche di ufficio perizia.
              2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della
          perizia  il  giudice  assume, a richiesta del difensore, le
          prove    che    possono    condurre    al   proscioglimento
          dell'imputato,  e,  quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni
          altra prova richiesta dalle parti.
              3.  Se  la  necessita' di provvedere risulta durante le
          indagini  preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a
          richiesta  di  parte  con le forme previste per l'incidente
          probatorio.  Nel frattempo restano sospesi i termini per le
          indagini  preliminari e il pubblico ministero compie i soli
          atti  che  non richiedono la partecipazione cosciente della
          persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel
          ritardo,  possono essere assunte le prove nei casi previsti
          dall'art. 392".
              "Art.  71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
          dell'imputato).-   1. Se,   a  seguito  degli  accertamenti
          previsti   dall'art.  70,  risulta  che  lo  stato  mentale
          dell'imputato   e'   tale   da   impedirne   la   cosciente
          partecipazione  al  procedimento,  il  giudice  dispone con
          ordinanza  che  questo  sia  sospeso,  sempre che non debba
          essere  pronunciata  sentenza  di  proscioglimento o di non
          luogo a procedere.
              2.  Con  l'ordinanza  di  sospensione il giudice nomina
          all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza
          l'eventuale rappresentante legale.
              3.  Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
          il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore
          nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
              4.  La sospensione non impedisce al giudice di assumere
          prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70,
          comma  2.  A  tale  assunzione  il  giudice procede anche a
          richiesta  del  curatore  speciale,  che  in  ogni  caso ha
          facolta'  di  assistere  agli  atti  disposti sulla persona
          dell'imputato,  nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
          assistere.
              5.   Se  la  sospensione  interviene  nel  corso  delle
          indagini  preliminari si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 70 comma 3.
              6.   Nel   caso  di  sospensione,  non  si  applica  la
          disposizione dell'art. 75, comma 3".
              "Art.  72 (Revoca dell' ordinanza di sospensione). - 1.
          Allo  scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza
          di  sospensione  del  procedimento, o anche prima quando ne
          ravvisi    l'esigenza,   il   giudice   dispone   ulteriori
          accertamenti  peritali  sullo stato di mente dell'imputato.
          Analogamente  provvede  a  ogni  successiva scadenza di sei
          mesi,  qualora  il  procedimento  non  abbia ripreso il suo
          corso.
              2.  La sospensione e' revocata con ordinanza non appena
          risulti  che  lo stato mentale dell'imputato ne consenta la
          cosciente  partecipazione  al  procedimento  ovvero che nei
          confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
          proscioglimento o di non luogo a procedere".