Art. 113. Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici 1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermita' ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiarrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle piu' avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiarici territoriali pubblici.