Art. 115. Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti 1. In ciascuna regione e' realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettivita' complessiva soddisfi il principio di territorialita' dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale. 2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3 del primo comma dell'articolo 59 della legge, e' realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operarivi i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge. 3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i quali risultano necessari interventi trattamentali paticolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un piu' ampio svolgimento delle attivita' trattamentali predette. 4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositita' HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato. 5. L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le finalita' della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa. 6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
Note all'art. 115: - Il testo dell'art. 59 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 59 (Istituti per adulti). - Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituto di custodia cautelare; 2) istituto per l'esecuzione delle pene; 3) istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione". - Per il testo del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 36.