Art. 115.
Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
1. In ciascuna regione e' realizzato un sistema integrato di
istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui
ricettivita' complessiva soddisfi il principio di territorialita'
dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di
carattere generale.
2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3
del primo comma dell'articolo 59 della legge, e' realizzata una
distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle
sezioni, che valga a rendere operarivi i criteri indicati nel secondo
comma dell'articolo 14 della legge.
3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i
quali risultano necessari interventi trattamentali paticolarmente
significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in
sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un
piu' ampio svolgimento delle attivita' trattamentali predette.
4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie
psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla
sieropositita' HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o
sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento
intensificato.
5. L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le
finalita' della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di
ricerca valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
Note all'art. 115:
- Il testo dell'art. 59 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 59 (Istituti per adulti). - Gli istituti per
adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si
distinguono in:
1) istituto di custodia cautelare;
2) istituto per l'esecuzione delle pene;
3) istituto per l'esecuzione delle misure di
sicurezza;
4) centri di osservazione".
- Per il testo del secondo comma dell'art. 14 della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note
all'art. 36.