Art. 115.
       Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
  1.  In  ciascuna  regione  e'  realizzato  un  sistema integrato di
istituti  differenziato  per  le  varie  tipologie  detentive  la cui
ricettivita'  complessiva  soddisfi  il  principio di territorialita'
dell'esecuzione  penale,  tenuto conto anche di eventuali esigenze di
carattere generale.
  2.  Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3
del  primo  comma  dell'articolo  59  della  legge, e' realizzata una
distribuzione  dei  detenuti  ed  internati  negli  istituti  o nelle
sezioni, che valga a rendere operarivi i criteri indicati nel secondo
comma dell'articolo 14 della legge.
  3.  Per  detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i
quali  risultano  necessari  interventi  trattamentali paticolarmente
significativi,  possono  essere  attuati,  in  istituti autonomi o in
sezioni  di  istituto,  regimi a custodia attenuta, che assicurino un
piu' ampio svolgimento delle attivita' trattamentali predette.
  4.  I  detenuti  e  gli  internati  che presentino problematiche di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie
psichiche  e  fisiche  e, in particolare, con patologie connesse alla
sieropositita'  HIV,  possono essere assegnati ad istituti autonomi o
sezioni   di   istituto  che  assicurino  un  regime  di  trattamento
intensificato.
  5.  L'idoneita'  dei  programmi  di  trattamento  a  perseguire  le
finalita'  della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di
ricerca valutativa.
  6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
 
          Note all'art. 115:
              - Il    testo   dell'art.   59   della   citata   legge
          26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  59  (Istituti  per  adulti).  - Gli istituti per
          adulti  dipendenti  dall'amministrazione  penitenziaria  si
          distinguono in:
                1) istituto di custodia cautelare;
                2) istituto per l'esecuzione delle pene;
                3)   istituto   per   l'esecuzione  delle  misure  di
          sicurezza;
                4) centri di osservazione".
              - Per  il  testo  del  secondo comma dell'art. 14 della
          citata  legge  26  luglio  1975,  n. 354, si vedano le note
          all'art. 36.