Art. 116. Accesso di ministri di culto agli istituti 1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'utimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attivita' del loro ministero, previo accertamento della loro qualita'. Tale attivita' si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.