Art. 117.
Visite agli istituti
1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei
detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla
verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla
vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare
con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'
autorizzare persone diverse da qulle indicate nell'articolo 67 della
legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita.
Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone
appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67
della legge.
Nota all'art. 117:
- Il testo dell'art. 67 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 67 (Visite agli istituti). - Gli istituti
penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione
da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
presidente della Corta costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale,
i sottosegretari di Stato i membri del parlamento e i
componenti del consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il
procuratore generale della Repubblica presso la corte
d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore
della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle
sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di
Governo per la regione, nell'ambito delle loro
circoscrizioni;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
Ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per loro che
accompagnano le persone di cui al comma precedente per
ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'art. 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono accedere agli istituti, per ragioni del loro
ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione
del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri
culti".