Art. 117.
                        Visite agli istituti
  1.  Le  visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei
detenuti   e  degli  internati.  Sono  rivolte  particolarmente  alla
verifica  delle  condizioni  di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento  giudiziario.  Non  e'  consentito fare osservazioni sulla
vita  dell'istituto  in  presenza di detenuti o internati, o trattare
con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
  2.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria  puo'
autorizzare  persone diverse da qulle indicate nell'articolo 67 della
legge  ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della visita.
Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone
appartenenti  a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67
della legge.
 
          Nota all'art. 117:
              - Il  testo  dell'art.  67 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.   67  (Visite  agli  istituti).  -  Gli  istituti
          penitenziari  possono  essere visitati senza autorizzazione
          da:
                a)  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e il
          presidente della Corta costituzionale;
                b)  i ministri, i giudici della Corte costituzionale,
          i  sottosegretari  di  Stato  i  membri  del parlamento e i
          componenti del consiglio superiore della magistratura;
                c)   il   presidente   della   corte   d'appello,  il
          procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  corte
          d'appello,  il  presidente  del  tribunale e il procuratore
          della   Repubblica  presso  il  tribunale,  il  pretore,  i
          magistrati  di  sorveglianza,  nell'ambito delle rispettive
          giurisdizioni;  ogni altro magistrato per l'esercizio delle
          sue funzioni;
                d)  i  consiglieri  regionali  e  il  commissario  di
          Governo    per   la   regione,   nell'ambito   delle   loro
          circoscrizioni;
                e)  l'ordinario  diocesano  per  l'esercizio  del suo
          Ministero;
                f)  il  prefetto  e  il  questore della provincia; il
          medico provinciale;
                g)   il   direttore  generale  per  gli  istituti  di
          prevenzione  e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
          delegati;
                h)   gli   ispettori   generali  dell'amministrazione
          penitenziaria;
                i) l'ispettore dei cappellani;
                l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
              L'autorizzazione  non  occorre  nemmeno  per  loro  che
          accompagnano  le  persone  di  cui  al comma precedente per
          ragioni  del  loro  ufficio  e  per  il  personale indicato
          nell'art. 18-bis.
              Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia giudiziaria
          possono  accedere  agli  istituti,  per  ragioni  del  loro
          ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
              Possono  accedere  agli  istituti, con l'autorizzazione
          del  direttore,  i  ministri del culto cattolico e di altri
          culti".