Articolo 32
Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza
richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli
organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e
per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in
particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei
comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' comunque
eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.