Articolo 32 
                          Unioni di comuni 
 
1. Le unioni di comuni sono enti locali  costituiti  da  due  o  piu'
comuni di norma contermini, allo scopo di  esercitare  congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza. 
 
2. L'atto costitutivo e lo statuto  dell'unione  sono  approvati  dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure  e  la  maggioranza
richieste per le  modifiche  statutarie.  Lo  statuto  individua  gli
organi  dell'unione  e  le  modalita'  per  la  loro  costituzione  e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse. 
 
3. Lo statuto  deve  comunque  prevedere  il  presidente  dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni  interessati  e  deve  prevedere  che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei  consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
 
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate  e
per i rapporti anche finanziari con i comuni. 
 
5. Alle unioni di comuni  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
principi previsti per l'ordinamento  dei  comuni.  Si  applicano,  in
particolare, le norme in materia di  composizione  degli  organi  dei
comuni; il numero dei  componenti  degli  organi  non  puo'  comunque
eccedere i limiti previsti per  i  comuni  di  dimensioni  pari  alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi  ad
esse affidati.