Articolo 34 
                        Accordi di programma 
 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro   completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il  presidente  della
regione o il presidente della provincia o il  sindaco,  in  relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni  e  per  determinarne  i
tempi,  le  modalita',  il  finanziamento  ed  ogni  altro   connesso
adempimento. 
 
2. L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di  arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti. 
 
3.  Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo   di
programma,  il  presidente  della  regione  o  il  presidente   della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate. 
 
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del  presidente  della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci  e  delle  altre
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco ed e' pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  della  regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti  urbanistici  e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato. 
 
5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti  urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
 
6. Per l'approvazione di progetti di  opere  pubbliche  comprese  nei
programmi dell'amministrazione e per le  quali  siano  immediatamente
utilizzabili  i  relativi  finanziamenti  si  procede  a  norma   dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di  programma  comporta
la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia  se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
 
7. La vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma  e  gli
eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti   da   un   collegio
presieduto dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente  della
provincia o dal sindaco  e  composto  da  rappresentanti  degli  enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
 
8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento  comporti  il
concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione  dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3.  Il  collegio
di vigilanza di cui al comma 7  e'  in  tal  caso  presieduto  da  un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  esercita  le
funzioni attribuite dal comma 7 al  commissario  del  Governo  ed  al
prefetto.