Art. 41.
                       Procedimento di esecuzione
      1.  Salvo  quanto  previsto  nel  comma  2, nel procedimento di
    esecuzione   davanti   al   giudice   di  pace  si  osservano  le
    disposizioni  di  cui  all'articolo  666  del codice di procedura
    penale.
      2.   Contro  il  decreto  del  giudice  di  pace  che  dichiara
    inammissibile   la   richiesta   formulata  nel  procedimento  di
    esecuzione  e  contro  l'ordinanza  che  decide  sulla richiesta,
    l'interessato puo' proporre, entro quindici giorni dalla notifica
    del   provvedimento,   ricorso  per  motivi  di  legittimita'  al
    tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede
    il giudice di pace.
      3.  Il  tribunale  decide  con  ordinanza  non  impugnabile. Si
    osservano  le  disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di
    procedura penale.
 
          Note all'art. 41:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  666  del codice di
          procedura penale:
              "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore.
              2.  Se la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto  delle  condizioni di legge ovvero costituisce mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito  il  pubblico  ministero, la dichiara inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente  del  collegio, designato il difensore d'ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio e ne fa dare avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e del pubblico ministero. L'interessato che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto   o   internato   in   luogo   posto  fuori  della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza  dal  magistrato  di  sorveglianza  del luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contradditorio.
              6.   Il   giudice   decide  con  ordinanza.  Questa  e'
          comunicata  o  notificata  senza  ritardo  alle  parti e ai
          difensori,  che possono proporre ricorso per cassazione. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni sulle
          impugnazioni   e  quelle  sul  procedimento  in  camera  di
          consiglio davanti alla corte di cassazione.
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a   meno   che   il   giudice   che  l'ha  emessa  disponga
          diversamente.
              8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente, l'avviso
          previsto  dal  comma  3  e' notificato anche al tutore o al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente  del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
              9.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 127 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello d'ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".