Art. 32. Medaglia al merito di lungo comando 1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, e' conferita con le medesime prescrizioni e modalita', anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attivita' di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in piu' riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti. 2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa. 3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.
Nota all'art. 32: - Il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, recante "Istituzione della Medaglia militare al merito di lungo comando", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1935, n. 142. - Il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, recante "Estensione ai sottufficiali del regio esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1935, n. 267.