Art. 32.
                 Medaglia al merito di lungo comando
  1.  La  medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto
13  maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919,
e'  conferita  con  le  medesime prescrizioni e modalita', anche agli
ufficiali  e  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attivita' di
servizio  che  abbiano raggiunto globalmente, anche in piu' riprese i
previsti   periodi   minimi   di   comando  di  reparto  o  incarichi
equivalenti.
  2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al
comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare
del  Ministero  della  difesa  su  proposta  del  Comandante generale
dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa.
  3.  Le  caratteristiche  delle  decorazioni  sono  determinate  con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  secondo linee coerenti con le
disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.
 
          Nota all'art. 32:
              -  Il  regio  decreto  13 maggio  1935, n. 908, recante
          "Istituzione  della  Medaglia  militare  al merito di lungo
          comando",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          18 giugno 1935, n. 142.
              -  Il  regio  decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, recante
          "Estensione   ai   sottufficiali  del  regio  esercito  del
          conferimento della medaglia al merito di lungo comando", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1935,
          n. 267.