Art. 18.
 Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione
  1.  Il  31  ottobre  di  ogni  anno,  il  direttore  generale della
direzione    generale    del   personale   militare,   con   apposite
determinazioni,  indica  per  ciascun  grado  e  ruolo  dell'Arma dei
carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento  per  l'anno  successivo.  In  tali  determinazioni  sono
inclusi:
    a)  gli  ufficiali  non  ancora valutati che, alla data suddetta,
abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del
presente decreto;
    b)  gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro,
salvo il disposto del comma 2;
    c)  gli  ufficiali  da  valutare  o  rivalutare  perche' venute a
cessare  le  cause  che  ne  avevano determinato la sospensione della
valutazione o della promozione.
  2.   I  tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale  da  valutare  per
l'avanzamento  sono  inclusi  in  tre distinte aliquote formate sulla
base  delle  anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al
presente  decreto.  Il  periodo  di  servizio  svolto  dopo  l'ultima
valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai
fini  della  valutazione  dei  tenenti colonnelli inclusi nella terza
aliquota.
  3.  I capitani dei ruoli normale e speciale gia' valutati due volte
per  l'avanzamento  a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e
non  iscritti  in  quadro,  sono  valutati  l'anno  successivo per la
promozione ad anzianita'.
  4.   Gli   ufficiali  giudicati  non  idonei  all'avanzamento  sono
nuovamente  valutati  a  distanza  di  un  anno  dal  giudizio di non
idoneita'  e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con
anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati  valutati
l'ultima volta.
  5.  Gli  ufficiali  giudicati  per  la  seconda  volta  non  idonei
all'avanzamento   sono   ulteriormente   valutati   nel  quarto  anno
successivo  ad  ogni  giudizio  negativo  e,  se  giudicati idonei ed
iscritti  in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il
quale sono stati valutati l'ultima volta.
  6.  Il  direttore  generale  della direzione generale del personale
militare  con  proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali
che  non  possono  essere  valutati  per  l'avanzamento  per non aver
raggiunto  le  condizioni  prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi
sono  poi  inclusi  nella  prima determinazione annuale dell'aliquota
successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.