Art. 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.