Art. 54.
Disposizioni  transitorie  in materia di progressione in carriera del
     personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.
  1.  Ai  fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al
corso  di  formazione  dirigenziale  per  la nomina a primo dirigente
medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
858,  convertito  con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai
requisiti ivi previsti.
  2.  Il  primo  concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  di  primo
dirigente   e'   indetto   con  riferimento  all'aliquota  dei  posti
disponibili al 31 dicembre 2001.
  3.   Fino  all'emanazione  del  regolamento  ministeriale  indicato
nell'articolo  7,  comma  4,  il  corso  di  formazione  dirigenziale
continua  ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 54.
              -  Per  il  testo  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge
          19 dicembre  1984,  n.  858, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 febbraio  1985,  n.  19,  vedi  nelle note
          all'art. 23.