Art. 55.
    (Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle
           concessioni governative e di imposta di bollo)

  1.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da adottare entro
novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sono  approvate  la  nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui
all'allegato  A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642,  e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa
delle  tasse  sulle  concessioni  governative  annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni.
  2.  Fino  all'adozione  dei  regolamenti di cui al comma 1, restano
fermi  gli  importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20
agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 30 dicembre 1995, con i quali
sono  state  approvate  la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa
delle    tasse    sulle   concessioni   governative,   e   successive
modificazioni.
  3.  Al  comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione delle
fotografie  prescritte  per il rilascio di documenti personali non e'
soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo".
  4.  All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato
B  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" e' sostituita
dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori"
fino  alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti: "dei
concessionari del servizio nazionale di riscossione".
  5.  Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa,
parte  I,  annessa  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  642,  recante  l'indicazione  degli atti soggetti
all'imposta  di  bollo,  come  da  ultimo modificata dall'articolo 6,
comma  1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta
le  comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita'
diverse   da  quelle  cartolari  e  comunque  oggetto  di  successiva
dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso
posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".
  6.   La   tassa   annuale  sulle  concessioni  governative  per  il
passaporto,  di  cui  all'articolo  1 della tariffa delle tasse sulle
concessioni  governative  introdotta  con  decreto del Ministro delle
finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30  dicembre  1995,  deve  intendersi  dovuta esclusivamente per
l'espatrio  verso  i  Paesi  diversi  da  quelli  aderenti all'Unione
europea.
 
          Note all'art. 55:
              Per   il  testo  dell'art  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127,  recante  "Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti  di  decisione  e  di  controllo",  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  2. (Disposizioni in materia di stato civile e di
          certificazione anagrafica). - 1. - 6. (Omissis).
              7.   Le   fotografie  prescritte  per  il  rilascio  di
          documenti    personali    sono   legalizzate   dall'ufficio
          ricevente,  a  richiesta  dell'interessato,  se  presentate
          personalmente.    La    legalizzazione   delle   fotografie
          prescritte  per  il  rilascio di documenti personali non e'
          soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
              15. (Omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della tariffa, parte
          I, di cui all'allegato A e dell'art. 5 della tabella di cui
          all'allegato  B  al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
          di bollo", cosi' come modificati dalla presente legge:
              "Allegato A
              TARIFFA (Parte I)
              Atti,  documenti  e  registri  soggetti  all'imposta di
          bollo fin dall'origine.
              Articoli 1. - 12. (Omissis).
              Art.  13.  1.  Fatture, note, conti e simili documenti,
          recanti   addebitamenti   o   accreditamenti,   anche   non
          sottoscritti,  ma  spediti o consegnati pure tramite terzi;
          ricevute  e  quietanze rilasciate dal creditore, o da altri
          per  suo  conto,  a  liberazione  totale  o parziale di una
          obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare: imposta fissa:
          lire 2.500
              Modo di pagamento: Marche o bollo a punzone.
              1.  Per  le  quietanze relative ai mandati, ordinativi,
          vaglia  del  tesoro  ed  altri titoli di spesa dello Stato,
          l'imposta   e'   riscossa   in  modo  virtuale  al  momento
          dell'emissione  degli  stessi.  Per le quietanze rilasciate
          dalle  conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici
          tecnici  erariali,  dagli uffici del registro, dell'imposta
          sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli
          uffici stessi.
          Note:
              1.  Per  le ricevute e quietanze, contenute in un unico
          atto  e  relative  a piu' percipienti, l'imposta si applica
          per  ciascun  percipiente.  2. L'imposta  non e' dovuta: a)
          quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti
          di  ricevute  o  quietanze  rilasciate  a  saldo  per somma
          inferiore  al  debito  originario,  senza  l'indicazione di
          questo  o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per
          somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta
          sui  documenti  gia'  assoggettati  all'imposta  di bollo o
          esenti;  c)  per  le  quietanze  apposte  sulle bollette di
          vendita  dei  tabacchi,  fiammiferi, valori bollati, valori
          postali  e  dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono
          esenti  dall'imposta  le  ricevute relative al pagamento di
          spese di condominio negli edifici.
              2.   Estratti   di  conti,  nonche'  lettere  ed  altri
          documenti  di  addebitamento  o di accreditamento di somme,
          portanti   o   meno   la   causale   dell'accreditamento  o
          dell'addebitamento  e  relativi  benestari  quando la somma
          supera  L.  150.000: per ogni esemplare lire 2.500; modo di
          pagamento: 1. Marche o bollo a punzone.
          Note:
              1.  I  documenti  di cui al punto 2 relativi a rapporti
          tra  enti  ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed
          intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti
          all'imposta.
              2-bis.   Estratti   conto,  comprese  le  comunicazioni
          relative  ai  depositi  di  titoli  inviati dalle banche ai
          clienti ai sensi dell' articolo 119 del decreto legislativo
          1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente
          postale: per ogni esemplare:
                a) con  periodicita'  annuale:  imposta  fissa:  lire
          33.000
                b) con  periodicita' semestrale : imposta fissa: lire
          16.500
                c) con periodicita' trimestrale : imposta fissa: lire
          8.250
                d) con  periodicita'  mensile  :  imposta fissa: lire
          2.750.
          Note:
              3-bis.  Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona
          fisica,   l'imposta   e' maggiorata,   in   funzione  della
          periodicita'  dell'estratto  conto  rispettivamente di lire
          39.000,   lire   19.500,   lire   9.750   e   lire   3.250.
          La maggiorazione  di  imposta  non si applica agli estratti
          conto  inviati  alle societa' fiduciarie nel caso in cui il
          fiduciante sia una persona fisica.
              3-ter.  L'imposta  e'  sostitutiva di quella dovuta per
          tutti  gli  atti  e  documenti  formati o emessi o ricevuti
          dalle  banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane
          relativi  a  operazioni  e rapporti regolati mediante conto
          corrente,  ovvero  relativi  al deposito di titoli indicati
          nell'articolo  2,  nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
          lettera a), 13, commi 1 e 2 e 14. L'estratto conto compresa
          la   comunicazione  relativa  ai  depositi  di  titoli,  si
          considera  in  ogni caso inviato almeno una volta nel corso
          dell'anno.  Non  sono soggetti all'imposta gli estratti dei
          conti correnti postali che presentino un saldo negativo per
          tre  mesi  consecutivi  a  seguito  dell'applicazione della
          predetta  imposta  e  che  siano chiusi d'ufficio. Non sono
          altresi'  soggette all'imposta le comunicazioni relative ai
          depositi  di  titoli emessi con modalita' diverse da quelle
          cartolari     e     comunque    oggetto    di    successiva
          dematerializzazione,  il  cui complessivo valore nominale o
          di  rimborso  posseduto  presso  ciascuna  banca sia pari o
          inferiore a mille euro.
              Art. 14-21. (Omissis).
              TARIFFA (Parte II)
              Atti,  documenti  e  registri  soggetti  all'imposta di
          bollo solo in caso d'uso
              Articoli 22-32. (Omissis).".
              "Allegato B
              TABELLA
              Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo
          in modo assoluto.
              1.  Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti
          riguardanti  la  formazione  delle liste elettorali, atti e
          documenti  relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
          alla   loro   tutela   sia   in   sede  amministrativa  che
          giurisdizionale.
              2.  Elenchi  e  ruoli concernenti l'ufficio del giudice
          popolare,  la  leva militare ed altre prestazioni personali
          verso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province  ed i comuni,
          nonche'  tutte  le documentazioni e domande che attengono a
          tali prestazioni e le relative opposizioni.
              3.  Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in
          materia  penale,  di  pubblica  sicurezza  e  disciplinare,
          esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa
          e  comprese  le  istanze  e  denunce  di  parte  dirette  a
          promuovere   l'esercizio   dell'azione  penale  e  relative
          certificazioni.    Documenti    prodotti    nei    medesimi
          procedimenti  dal  pubblico  ministero  e  dall'imputato  o
          incolpato.
              4.  Estratti  e  copie  di  qualsiasi  atto e documento
          richiesti  nell'interesse  dello Stato dai pubblici uffici,
          quando  non  ricorre  l'ipotesi  prevista  dall'art. 17 del
          presente decreto.
              5.  Atti  e  copie  del  procedimento di accertamento e
          riscossione  di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,
          atti,  documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
          fini   dell'applicazione   delle   leggi   tributarie,  con
          esclusione  di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
          del contribuente.
              Verbali,  decisioni  e relative copie delle commissioni
          tributarie  nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle
          istanze  e  degli  altri  atti  del procedimento depositati
          presso di esse.
              Repertori,  libri, registri ed elenchi prescritti dalle
          leggi  tributarie  ad  esclusione  dei repertori tenuti dai
          notai.
              Atti  e copie relativi al procedimento anche esecutivo,
          per  la  riscossione  dei  tributi,  dei contributi e delle
          entrate  extratributarie  dello Stato, delle regioni, delle
          province,  dei  comuni  e  delle  istituzioni  pubbliche di
          beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie
          di  qualsiasi  ente  autorizzato  per  legge  ad  avvalersi
          dell'opera  dei  concessionari  del  servizio  nazionale di
          riscossione.
              Istanze  di  rimborso e di sospensione del pagamento di
          qualsiasi  tributo, nonche' documenti allegati alle istanze
          medesime.
              Delegazioni  di  pagamento  e  atti  di  delega  di cui
          all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
              6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e
          20  della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
          di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
              Per   i   suddetti  documenti  sui  quali  non  risulta
          evidenziata  l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'
          applicabile   a   condizione   che  gli  stessi  contengano
          l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione
          al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
          imposta sul valore aggiunto.
              7.   Titoli  di  debito  pubblico,  buoni  del  Tesoro,
          certificati   speciali   di   credito   ed   altri   titoli
          obbligazionari  emessi  dallo  Stato,  nonche'  le relative
          quietanze;  libretti postali di risparmio, vaglia postali e
          relative  quietanze; ricevute ed altri documenti relativi a
          conti  correnti  postali  non soggetti all'imposta di bollo
          sostitutiva  di  cui  all'articolo 13,  comma  2-bis, della
          tariffa  annessa  al  presente  decreto;  estratti di conti
          correnti  postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
          buoni   fruttiferi  ed  infruttiferi  da  chiunque  emessi;
          domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
          e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
          speciali  per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
          nominativi  di  risparmio;  polizze  e  ricevute  di  pegno
          rilasciate  dai  monti  di  credito  su  pegno, dai monti o
          societa'  di  soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
          di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
          se rilasciate separatamente.
              Azioni,  titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
          titoli  negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
          tali  titoli,  qualunque sia il loro emittente compresi gli
          atti  necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
          in  borsa,  la  messa  in circolazione o la negoziazione di
          detti titoli.
              Quietanze  per  il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
          quote  di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
          di   contributi   o   quote   associative  ad  associazioni
          politiche,    sindacali    e   di   categoria,   religiose,
          assistenziali, culturali e sportive.
              8.   Copie,  estratti,  certificati,  dichiarazioni  ed
          attestazioni  di  qualsiasi genere rilasciati da autorita',
          pubblici  uffici  e  ministri  di  culto  nell'interesse di
          persone  non  abbienti  e  domande  dirette  ad ottenere il
          rilascio  dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al
          precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve
          rilasciare  l'atto,  il  certificato  in  carta  libera del
          sindaco  o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante
          la   iscrizione   del   richiedente   nell'elenco  previsto
          dall'art.   15   del  decreto  legislativo  luogotenenziale
          22 marzo 1945, n. 173.
              Domande   per   il   conseguimento  di  sussidi  o  per
          l'ammissione   in   istituti   di  beneficenza  e  relativi
          documenti.
              Quietanze  relative ad oblazioni a scopo di beneficenza
          a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
              9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
          obbligatorie   e   di   assegni   familiari,  ricevute  dei
          contributi   nonche'   atti   e   documenti  relativi  alla
          liquidazione   e  al  pagamento  di  indennita'  e  rendite
          concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base
          a leggi straniere.
              Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per
          la  liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di
          reversibilita',   degli   assegni  e  delle  indennita'  di
          liquidazione  e  di buonuscita o comunque di cessazione del
          rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
              Domande  e  relativa  documentazione  per  l'iscrizione
          nelle  liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e
          della massima occupazione.
              10.  Certificati  concernenti  gli  accertamenti che le
          leggi  sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,
          ai  veterinari  ed  alle levatrici, quando tali certificati
          sono  richiesti  nell'esclusivo  interesse  della  pubblica
          igiene e profilassi.
              11.   Atti  e  documenti  necessari  per  l'ammissione,
          frequenza  ed  esami nella scuola dell'obbligo ed in quella
          materna  nonche'  negli  asili  nido;  pagelle, attestati e
          diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
              Domande  e  documenti  per il conseguimento di borse di
          studio  e  di  presalari  e  relative quietanze nonche' per
          ottenere  l'esonero  totale  o parziale dal pagamento delle
          tasse scolastiche.
              Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
          dispensa,  all'esonero  o  alla frequenza dell'insegnamento
          religioso.
              12.  Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla
          Corte costituzionale.
              Atti,   documenti   e  provvedimenti  dei  procedimenti
          giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
                1)  in  materia di assicurazioni sociali obbligatorie
          ed assegni familiari;
                2)  individuali  di  lavoro o concernenti rapporti di
          pubblico impiego;
                3)    in   materia   di   pensioni   dirette   o   di
          riversibilita';
                4)  in  materia  di equo canone delle locazioni degli
          immobili urbani.
              Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti
          agli  uffici  del  lavoro  e  della  massima  occupazione o
          previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
              Atti  e  documenti  relativi all'esecuzione immobiliare
          nei  procedimenti  di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
          comma  e  dei  provvedimenti  di  cui  al  terzo  comma del
          presente articolo.
              Atti   e  provvedimenti  dei  procedimenti  innanzi  al
          conciliatore,   compreso   il   mandato  speciale  a  farsi
          rappresentare ed escluse le sentenze.
              13.  Atti della procura della tutela dei minori e degli
          interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello
          finale,   le   istanze  di  autorizzazione  ed  i  relativi
          provvedimenti,  con  esclusione  degli atti e dei contratti
          compiuti   dal   tutore  in  rappresentanza  del  minore  o
          dell'interdetto;  atti,  scritti  e  documenti  relativi al
          procedimento   di   adozione  speciale  e  di  affidamento,
          all'assistenza  ed alla affiliazione dei minori di cui agli
          articoli   400  e  seguenti  del  codice  civile;  atti  di
          riconoscimento  di  figli  naturali  da  parte  di  persone
          iscritte   nell'elenco   di   cui   all'art.   15,  decreto
          legislativo luogotenenzale 22 marzo 1945, n. 173.
              14.  Domande  per  ottenere certificati ed altri atti e
          documenti  esenti  da  imposta  di  bollo;  domande  per il
          rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di
          stato  civile;  domande  e  certificati  di  nascita per il
          rilascio del certificato del casellario giudiziario.
              Dichiarazioni   sostitutive   delle   certificazioni  e
          dell'atto  di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4
          della   legge   4 gennaio   1968,   n.   15,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              15.  Bollette  ed  altri  documenti  doganali  di  ogni
          specie, certificati di origine.
              Atti,  documenti  e  registri  relativi al movimento di
          valute a qualsiasi titolo.
              Fatture  emesse  in relazione ad esportazioni di merci,
          fatture  pro-forma  e copie di fatture che devono allegarsi
          per    ottenere    il    benestare    all'esportazione    e
          all'importazione    di    merci,   domande   dirette   alla
          restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
              Ricevute  delle  somme  affidate  da  enti e imprese ai
          propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
          nonche'   agli   spedizionieri,   per  spese  da  sostenere
          nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
              Domande   di  autorizzazione  d'importazione  ai  sensi
          dell'art. 115 del Trattato CEE.
              16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni
          dello  Stato,  regioni,  province,  comuni, loro consorzi e
          associazioni,  nonche' comunita' montane sempreche' vengano
          tra loro scambiati.
              17.  Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri
          di  culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato
          civile;   dichiarazioni   e   processi   verbali  trasmessi
          all'ufficio  dello stato civile per comunicare la nascita o
          la   morte   di   persone  o  il  rinvenimento  di  bambini
          abbandonati.
              18.  Passaporti  e  documenti  equipollenti;  carte  di
          identita' e documenti equipollenti.
              Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo
          dei passaporti:
                a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle
          norme  sulle  emigrazioni, che si recano all'estero a scopo
          di lavoro e per le loro famiglie;
                b) per  gli  italiani  all'estero  che  fruiscono  di
          rimpatrio  consolare  o  rientrino  per  prestare  servizio
          militare;
                c) per  i  ministri  del  culto e religiosi che siano
          missionari;
                d) per gli indigenti.
              19.  Atti  costitutivi e modificativi delle societa' di
          mutuo   soccorso,   cooperative   e  loro  consorzi,  delle
          associazioni   agrarie   di   mutua  assicurazione  e  loro
          federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di
          tali enti.
              20. (Abrogato).
              21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati
          alla  formazione  o  all'arrotondamento delle proprieta' di
          imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione
          dei  canoni  enfiteutici  e  delle  rendite  e  prestazioni
          perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
              Domande,  certificazioni, attestazioni, documenti, note
          di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
              21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la
          concessione  di  aiuti  comunitari  e  nazionali al settore
          agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al
          regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1928, n.
          1760,  ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in
          materia.
              22.   Atti  e  documenti  relativi  alla  procedura  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita' promossa
          dalle  amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici,
          compresi  quelli  occorrenti  per  la  valutazione o per il
          pagamento dell'indennita' di espropriazione.
              23.  Testamenti  di qualunque forma redatti e schede di
          testamenti segreti.
              24.  Biglietti  ed abbonamenti per trasporto di persone
          nonche'  domande  e  documenti  comunque  occorrenti per il
          rilascio di detti abbonamenti.
              25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
          collettivi,  contratti  di  locazione  di fondi rustici, di
          colonia  parziaria  e  di  soccida di qualsiasi specie e in
          qualunque  forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
          2161  del  codice  civile e documenti consimili concernenti
          rapporti   di   lavoro   agricolo   anche   se   contenenti
          l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
              26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,
          premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative
          a rapporti di lavoro subordinato.
              27.  Conti  delle  gestioni  degli  agenti dello Stato,
          delle   regioni,   province,   comuni  e  relative  aziende
          autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse
          delle  dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti
          della riscossione di tributi in genere.
              27-bis.  Atti,  documenti,  istanze, contratti, nonche'
          copie    anche    se    dichiarate    conformi,    estratti
          certificazioni,   dichiarazioni  e  attestazioni  poste  in
          essere  o  richiesti  da  organizzazioni  non  lucrative di
          utilita' sociale (ONLUS).
              27-ter.  Atti  costitutivi,  statuti ed ogni altro atto
          necessario  per  l'adempimento  di obblighi dei movimenti o
          partiti  politici,  derivanti da disposizioni legislative o
          regolamentari.".
              Il   decreto   ministeriale   20 agosto  1992,  recante
          "Approvazione  della  tariffa  dell'imposta  di  bollo", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196,
          S.O..
              La legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: "Disposizioni per
          la  semplificazione  e  la  razionalizzazione  del  sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,   nonche'   disposizioni  varie  di  carattere
          finanziario".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, titolo I, della
          tariffa  delle  tasse sulle concessioni governative annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  641,  recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni
          governative",  introdotta  dal  decreto  del Ministro delle
          finanze 28 dicembre 1995, recante "Approvazione della nuova
          tariffa delle tasse sulle concessioni governative":
              "Tariffa
          tasse  sulle  concessioni  governative      Le tasse devono
          essere  pagate,  salva  diversa disposizione della tariffa,
          mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
          Ufficio  del registro tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali
          devono  essere  pagate,  salva  diversa  disposizione della
          tariffa,  entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari
          successivi   a   quello   di  emanazione  o  di  compimento
          dell'atto.
              Gli  atti  e  i  provvedimenti  elencati nella presente
          tariffa   non   sono   soggetti   a  tassa  di  concessione
          governativa  se soggetti a tassa di concessione regionale o
          comunale  sulla  base delle disposizioni vigenti in materia
          di competenze amministrative.
                                   Titolo I
          Persone  fisiche, persone giuridiche e societa'     Art. 1.
          a)  Rilascio  del  passaporto ordinario per l'estero (legge
          21 novembre  1967,  n.  1185):  ammontare  L. 60.000; tassa
          annuale: ammontare: L. 60.000;
                b) Rilascio    di    passaporto   collettivo   (legge
          21 novembre  1967,  n. 1185): per ogni componente il gruppo
          (esclusi  i  capo gruppo ed i minori di anni 10): ammontare
          L. 4.000.
          Note:
              1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
              2.  La  tassa  e'  unica  qualunque sia il numero delle
          persone  che,  ai  termini delle disposizioni vigenti, sono
          iscritte nel passaporto.
              3.  All'estero  la  tassa e' riscossa in moneta locale,
          secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facolta',
          per  il  Ministero  degli  affari  esteri,  di stabilire il
          necessario arrotondamento.
              4.  Le  marche  devono  essere apposte ed annullate nei
          modi  prescritti  dalle  autorita'  di  P.S.  competenti al
          rilascio del passaporto.
              5.  In sede di rinnovo le marche possono essere apposte
          ed  annullate,  con il timbro a calendario, oltre che dalle
          questure,   dagli  uffici  del  settore  della  polizia  di
          frontiera  terrestre,  dagli  uffici  di  P.S. presso scali
          marittimi  ed  aerei,  dagli  uffici  del  registro,  dagli
          ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli
          uffici dell'Automobile club d'Italia.
              6.  Agli  effetti della tassa controindicata sono salvi
          gli  accordi  internazionali  con carattere di reciprocita'
          operanti al momento di entrata in vigore del presente testo
          unico.
              7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato
          non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.
              8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b)
          per  il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale
          dei   passaporti   ordinari   e  collettivi  in  Italia  od
          all'estero:
                1)  da  coloro  che  sono da considerare emigranti ai
          sensi delle norme sull'emigrazione;
                2)   dagli   italiani  all'estero  che  fruiscano  di
          rimpatrio  consolare  o  rientrino  per  prestare  servizio
          militare;
                3)  dai  ministri  del  culto  e  religiosi che siano
          missionari;
                4) dagli indigenti.
              Articoli 2.-3. (Omissis).".