Art. 57. (Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica) 1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
Note all'art. 57: Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, recante "Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato": "Art. 7. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' istituita una tassa fissa di lire 3000. La tassa e' introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive modificazioni. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, e' elevato a lire 6000. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.".