Art. 59.
   (Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26
 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui
                              consumi)

  1.  Al  testo  unico  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  "I  fatti  compiuti  da  terzi  non imputabili al soggetto
passivo  a  titolo  di  dolo  o  colpa grave e quelli imputabili allo
stesso  soggetto  passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati
al  caso  fortuito  ed  alla  forza  maggiore. Qualora, a seguito del
verificarsi  di  reati  ad  opera  di terzi, si instauri procedimento
penale,  la  procedura  di  riscossione  dei  diritti di accisa resta
sospesa  sino  a  che  non sia intervenuto decreto di archiviazione o
sentenza  irrevocabile  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice di
procedura  penale.  Ove  non  risulti il coinvolgimento nei fatti del
soggetto  passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i
medesimi  siano  ignoti,  e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore
del   soggetto  passivo  e  si  procede  all'eventuale  recupero  nei
confronti dell'effettivo responsabile";
    b)  all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti
l'esigibilita' dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la
quale  non  sia  previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo
4,".
  2.  Per  i  furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole
nonche'  dei  tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti
estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.
  3.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai procedimenti in corso.
 
          Note all'art. 59:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato
          decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.   4   (art.   37  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 decreto legge n.
          331/1993) (Abbuoni per perdite e cali).
              1.  In caso di perdita o distruzione di prodotti che si
          trovano   in   regime  sospensivo,  e'  concesso  l'abbuono
          dell'imposta  quando  il  soggetto  obbligato  provi che la
          perdita  o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso
          fortuito  o  per  forza maggiore. I fatti compiuti da terzi
          non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa
          grave  e  quelli  imputabili allo stesso soggetto passivo a
          titolo  di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito
          ed  alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi
          di  reati  ad  opera  di  terzi,  si  instauri procedimento
          penale,  la  procedura di riscossione dei diritti di accisa
          resta  sospesa  sino  a  che non sia intervenuto decreto di
          archiviazione  o  sentenza  irrevocabile ai sensi dell'art.
          648  del  codice  di  procedura  penale. Ove non risulti il
          coinvolgimento  nei  fatti  del  soggetto  passivo  e siano
          individuati  gli effettivi responsabili, o i medesimi siano
          ignoti,  e'  concesso  l'abbuono  dell'imposta a favore del
          soggetto  passivo  e  si procede all'eventuale recupero nei
          confronti dell'effettivo responsabile.
              2.  Per  le perdite dei prodotti, in regime sospensivo,
          avvenute   durante   il  processo  di  fabbricazione  o  di
          lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso
          in  cui  e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono
          e'  concesso  nei  limiti dei cali tecnicamente ammissibili
          determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  i  cali  naturali  e  tecnici  si applicano le
          disposizioni previste dalla normativa doganale.
              4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche
          per  i  trasporti  di  prodotti in regime di sospensione di
          accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.
              Art.   7.   (Art.   7   decreto   legge   n.  331/1993)
          (Irregolarita'  nella  circolazione di prodotti soggetti ad
          accisa).
              1.  In  caso  di  irregolarita' o di infrazione, per la
          quale  non  sia  previsto  un  abbuono  d'imposta  ai sensi
          dell'art.  4,  commessa  nel  corso  della  circolazione di
          prodotti  in  regime sospensivo, si applicano, salvo quanto
          previsto  per  l'esercizio  dell'azione  penale  se i fatti
          addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
                a) l'accisa  e'  corrisposta  dalla  persona fisica o
          giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
                b) l'accisa  e' riscossa in Italia se l'irregolarita'
          o  l'infrazione  e'  stata  commessa  nel  territorio dello
          Stato;
                c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel
          territorio  dello  Stato  e  non  e' possibile stabilire il
          luogo  in  cui  e'  stata  effettivamente commessa, essa si
          presume commessa nel territorio dello Stato;
                d) se  i  prodotti spediti dal territorio dello Stato
          non  giungono a destinazione in un altro Stato membro e non
          e'  possibile  stabilire il luogo in cui sono stati immessi
          in  consumo,  l'irregolarita'  o  l'infrazione si considera
          commessa  nel  territorio  dello  Stato  e  si procede alla
          riscossione  dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
          alla  data  di  spedizione  dei  prodotti,  salvo  che, nel
          termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga
          fornita  la  prova della regolarita' dell'operazione ovvero
          la  prova  che  l'irregolarita'  o  l'infrazione  e'  stata
          effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;
                e) se  entro  tre  anni  dalla  data  di rilascio del
          documento  di accompagnamento viene individuato il luogo in
          cui  l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la
          riscossione   compete   ad  altro  Stato  membro,  l'accisa
          eventualmente  riscossa  viene rimborsata con gli interessi
          nella   misura  prevista  dall'art.  3,  dal  giorno  della
          riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
              2.  Nei  casi  di riscossione di accisa, conseguente ad
          irregolarita'  o infrazione relativa a prodotti provenienti
          da   altro   Stato  membro,  l'amministrazione  finanziaria
          informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
              3.   Lo   scambio  e  l'utilizzazione  di  informazioni
          necessarie     per    l'attuazione    della    cooperazione
          amministrativa  con  gli  altri  Stati  membri,  nonche' le
          azioni  di  mutua  assistenza amministrativa con i medesimi
          Stati  e  con  i  servizi  antifrode  dell'Unione  europea,
          avvengono  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e
          con  l'osservanza  delle  modalita' previste dai competenti
          organi comunitari.".