Art. 60.
            (Disposizioni in materia di fonti di energia)

  1.  All'articolo  8,  comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite
le  seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica".
  2.   Nell'articolo   52  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2, la lettera l) e' abrogata;
    b) al comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
      "e-bis)  prodotta  nei  territori montani da piccoli generatori
comunque  azionati  quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni,
piccole  centrali  idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza
elettrica non superiore a 30 Kw".
  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2001.
 
          Note all'art. 60:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come
          modificato dalla presente legge;
              "Art.   8.  (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica e misure compensative).
              1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle
          emissioni  di  anidride carbonica derivanti dall'impiego di
          oli  minerali  secondo  le  conclusioni della conferenza di
          Kyoto  del  1-11 dicembre  1997,  le  aliquote delle accise
          sugli  oli  minerali sono rideterminate in conformita' alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
              3. L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise  come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A
          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere   dal   1 gennaio  2005  nelle  misure  stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
              5. Fino  al  31 dicembre  2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1 gennaio  2005,  sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta
          differenza.
              7.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
              8. L'imposta  e'  versata, a titolo di acconto, in rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta, fermi restando i princi'pi
          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              10. Le maggiori  entrate  derivanti  per  effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di cui all'articolo 8 del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;
                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2) facenti  parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4) non  metanizzati  ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.
              11. La  commissione  del  CIPE  di  cui al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
              12.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999  l'accisa sulla
          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella misura di lire
          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta  dall'art.  5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio
          1996,  n.  346,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1996,  n. 428, per la prosecuzione della missione
          di pace in Bosnia.
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme  di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a).".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
          legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica
          1924  - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge
          19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 -
          Art. 6 decreto-legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio
          1994, n. 97.) (Oggetto dell'imposizione).
              1. L'energia   elettrica   e'   sottoposta  ad  imposta
          erariale di consumo. Obbligato al pagamento dell'imposta e'
          l'esercente  l'officina  di produzione di energia elettrica
          od   il  soggetto  ad  esso  assimilato,  d'ora  in  avanti
          denominato "fabbricante".
              2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:
                a) destinata   ad   uso   di  illuminazione  di  aree
          pubbliche,  di  autostrade, di aree scoperte nell'ambito di
          fiere,  di  aeroporti  ovvero utilizzata nelle segnalazioni
          luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo,
          marittimo  ed  idroviario,  da  parte  dello  Stato,  delle
          province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono
          in  virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni.
          L'esenzione  non  si  estende  ai  locali  ed agli ambienti
          pertinenti   alle   autostrade  e  alle  altre  aree  sopra
          indicate;
                b) consumata    nelle   sedi   delle   rappresentanze
          diplomatiche,    qualora    sussista   la   condizione   di
          reciprocita';
                c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
          ferroviarie  della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e
          di  quelle  date  in concessione e consumata nelle officine
          gestite dalla predetta societa';
                d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
          di  trasporto  urbano  ed  interurbano gestite direttamente
          dagli  enti  locali  o  dalle loro aziende autonome o dagli
          stessi date in concessione;
                e) impiegata,  in usi diversi dalla illuminazione, in
          esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle
          aule e nei laboratori di pubblici istituti;
                f) impiegata,  in  usi  diversi  dalla illuminazione,
          esclusivamente  per  la generazione o per la trasformazione
          in  altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per
          forza   motrice   nelle  centrali  elettriche  per  servizi
          ausiliari  strettamente connessi al compimento del ciclo di
          generazione  o  di  trasformazione  dell'energia elettrica,
          nonche'  quella impiegata nelle centrali idroelettriche per
          il  sollevamento  delle acque nelle vasche di carico per la
          successiva immissione nelle condotte forzate;
                g) impiegata,  in  usi  diversi  dalla  illuminazione
          nell'esercizio   delle   intercomunicazioni   telegrafiche,
          telefoniche,   radiotelegrafiche   e  radiofoniche  nonche'
          quella  utilizzata,  in usi diversi dalla illuminazione, da
          parte  dell'ente  RAI-Radio  televisione  italiana,  per il
          funzionamento   degli  impianti  televisivi  e  radiofonici
          riceventi e trasmittenti;
                h) impiegata  dallo  Stato,  province, comuni e dagli
          altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi,
          di    regolamenti    speciali   e   di   convenzioni,   per
          l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti
          cittadini   di   carattere  civile  e  religioso,  di  zone
          archeologiche,  ville  monumentali  appartenenti al demanio
          pubblico,   di  zone  dove  sorgono  fenomeni  naturali  di
          notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai
          locali  ed  agli  ambienti pertinenti ai monumenti, ville e
          zone sopraindicate;
                i) impiegata    per    l'areazione   delle   gallerie
          autostradali;
                l) lettera abrogata;
                m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai
          quartieri   generali   militari   internazionali   ed  agli
          organismi  sussidiari,  installati  in Italia in esecuzione
          del  trattato  Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia
          elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti
          e   quella  di  cui  gli  enti  medesimi  sono  considerati
          fabbricanti;
                n) impiegata    negli    opifici   industriali   come
          riscaldamento  negli  usi  indispensabili  al compimento di
          processi   industriali   veri  e  propri,  compreso  quello
          connesso a processi elettrochimici;
                o) consumata   per   qualsiasi   applicazione   nelle
          abitazioni   di  residenza  anagrafica  degli  utenti,  con
          potenza  impegnata  fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
          di  150  kWh.  Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
          per  le  utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
          1,5  e  fino  a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e
          delle  relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel
          capitolo   I,  punto  2,  della  deliberazione  n.  15  del
          14 dicembre 1993 del comitato interministeriale dei prezzi.
              3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
                a) prodotta    con   impianti   azionati   da   fonti
          rinnovabili  ed assimilate ai sensi della normativa vigente
          in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
                b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi,  negli
          autoveicoli,  purche'  prodotta  a  bordo  con mezzi propri
          (esclusi  gli  accumulatori)  nonche'  quella  prodotta  da
          gruppi  elettrogeni  mobili  in dotazione alle forze armate
          dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
                c) prodotta  con  gruppi  elettrogeni azionati da gas
          metano biologico;
                d) prodotta  da  piccoli impianti generatori comunque
          azionati,   purche'  la  loro  potenza  elettrica  non  sia
          superiore ad 1 kW;
                e) prodotta  in  officine  elettriche  costituite  da
          gruppi  elettrogeni  di soccorso aventi potenza complessiva
          non superiore a 200 kW.
                e-bis)  prodotta  nei  territori  montani  da piccoli
          generatori  comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli
          gruppi   elettrogeni,   piccole   centrali  idroelettriche,
          impianti  fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore
          a 30 Kw.
              4.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di
          autorizzare,  nel  periodo  che  intercede fra l'impianto e
          l'attivazione   regolare   dell'officina,   esperimenti  in
          esenzione  da  imposta  per  la  prova ed il collaudo degli
          apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non
          superiore a tre giorni.