Art. 62. (Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto) 1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
Note all'art. 62: - Per il testo dell' art. 47 comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato, si rinvia alle note all'art. 34. - Si riporta il testo dell' art. 62, comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato: "Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-ter. (Omissis). 1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 2. - 4. (Omissis).".