Art. 62.
(Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci
                 delle cooperative di autotrasporto)

  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 62, comma 1-quater, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di
cui  all'articolo  47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico,
se  la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce
della  deduzione  dell'importo  ivi  previsto,  ne'  della  deduzione
analitica   delle   spese  sostenute,  in  relazione  alle  trasferte
effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
 
          Note all'art. 62:
              -  Per  il testo dell' art. 47 comma 1, lettera a), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, gia' citato, si rinvia alle note all'art. 34.
              -  Si  riporta  il testo dell' art. 62, comma 1-quater,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, gia' citato:
              "Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-ter.
          (Omissis).
              1-quater.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci,  in  luogo  della  deduzione, anche analitica, delle
          spese  sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
          proprio  dipendente  fuori dal territorio comunale, possono
          dedurre un importo pari a L 110.000 al giorno, elevate a L.
          180.000  per  le trasferte all'estero, al netto delle spese
          di viaggio e di trasporto.
              2. - 4. (Omissis).".