Art. 63. 
    (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) 
 
  1. Sono esentati  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  i
veicoli  ed  i   motoveicoli,   esclusi   quelli   adibiti   ad   uso
professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie  il  trentesimo
anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di  cui
al  primo  periodo  si  considerano  costruiti  nell'anno  di   prima
immatricolazione in Italia  o  in  altro  Stato.  A  tal  fine  viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico  Italiano
(ASI), per  i  motoveicoli  anche  dalla  Federazione  Motociclistica
Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di  produzione
dei veicoli. 
  2.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  estesa   agli
autoveicoli  e  motoveicoli  di  particolare  interesse   storico   e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a  venti  anni.  Si
considerano   veicoli   di   particolare    interesse    storico    e
collezionistico: 
    a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; 
    b) i veicoli costruiti a scopo di  ricerca  tecnica  o  estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; 
    c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di  cui
alle lettere a) e b), rivestano un particolare  interesse  storico  o
collezionistico in ragione del loro  rilievo  industriale,  sportivo,
estetico o di costume. 
  3. I veicoli indicati al comma  2  sono  individuati,  con  propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.  Tale
determinazione e' aggiornata annualmente. 
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati,  in  caso  di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad  una  tassa  di  circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000
per  i  motoveicoli.  Per   la   liquidazione,   la   riscossione   e
l'accertamento  della  predetta  tassa,  si  applicano,   in   quanto
compatibili,   le   disposizioni   che    disciplinano    la    tassa
automobilistica, di cui  al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per  i
predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata  in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. 
 
          Nota all'art. 63:
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio
          1953,  n.  39, recante "Testo unico delle leggi sulle tasse
          automobilistiche",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          10 febbraio 1953, n. 33, supplemento ordinario.