Art. 65. (Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio) 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, gia' istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalita' previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.
Note all'art. 65: - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9: "Art. 29 (Gerenza provvisoria delle rivendite). In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.". - Si riporta il testo degli articoli 53 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1958, n. 308: "Art. 53 (Istituzione delle rivendite speciali - Gestione). Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonche' ovunque siano riconosciute necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza puo' essere intestata contestualmente e con responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.". "Art. 66 (Gerenza provvisoria). La persona prescelta dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria della rivendita deve essere in possesso dei requisiti personali per la gestione e deve disporre dello stesso locale gia' sede dell'esercizio e di altro idoneo nelle immediate adiacenze. L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, recante "Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1980, n. 210: "Art. 1. L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi: a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare; b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30, L. 22 dicembre 1957, numero 1293. In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza; c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.".