Art. 66.
(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima
   casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia)

  1.  Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta
di  registro  ed  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da applicare ai
trasferimenti  di unita' abitative non di lusso, secondo i criteri di
cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27 agosto 1969,
acquistate  dal  personale  in  servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche'
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non
e'  richiesta  la  condizione  della  residenza  nel comune ove sorge
l'unita'  abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della
tariffa,  parte  I,  annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive
modificazioni.
  2.   La   detrazione   prevista   dalla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.917,  e successive modificazioni, concernente detrazioni per
oneri,  e'  sempre  concessa  al  personale  in  servizio  permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare,  nonche'  a  quello  dipendente  delle  Forze di polizia ad
ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o
la  costruzione  di  un  immobile  costituente  unica  abitazione  di
proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.
 
          Note all'art. 66:
              Il  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
          1969,  recante "Caratteristiche delle abitazioni di lusso",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n.
          218.
              -  Si riporta il testo della tariffa, parte I, articolo
          1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131, recante "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1986, n. 99:
              "Tariffa
              Parte  I  -  Atti  soggetti  a registrazione in termine
          fisso
                                    Art. 1
              1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni  immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
          diritti   reali   immobiliari  di  godimento,  compresi  la
          rinuncia  pura  e  semplice  agli  stessi, provvedimenti di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'  e  i trasferimenti
          coattivi,  salvo  quanto previsto dal successivo periodo: 8
          per cento.
              Se   l'atto   ha   ad  oggetto  fabbricati  e  relative
          pertinenze: 7 per cento.
              Se  il  trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti diversi dagli
          imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni
          o  societa'  cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
          legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%
              Se   il   trasferimento  ha  per  oggetto  immobili  di
          interesse  storico,  artistico e archeologico soggetti alla
          legge  1 giugno  1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non
          venga   meno  agli  obblighi  della  loro  conservazione  e
          protezione: 3%.
              Se  il  trasferimento ha per oggetto case di abitazione
          non  di  lusso  secondo  i  criteri  di  cui al decreto del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  2 agosto  1969, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218 del 27 agosto 1969, ove
          ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 3%.
              Se  il  trasferimento  avente  per oggetto fabbricati o
          porzioni  di  fabbricato  e' esente dall'imposta sul valore
          aggiunto  ai  sensi  dell' articolo 10, primo comma, numero
          8-bis),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di
          imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          dell'attivita'  esercitata la rivendita di beni immobili, a
          condizione  che nell'atto l'acquirente dichiari che intende
          trasferirli entro tre anni: 1%.
              Se  il  trasferimento  avviene  a  favore  dello Stato,
          ovvero  a  favore  di enti pubblici territoriali o consorzi
          costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
          comunita' montane: L. 250.000.
              Se  il  trasferimento  ha  per oggetto immobili situati
          all'estero  o  diritti  reali di godimento sugli stessi: L.
          250.000.
              Se  il trasferimento avviene a favore di organizzazione
          non  lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le
          condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.
          Note:  I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
          agricoli  a  titolo principale o da associazioni o societa'
          cooperative  di  cui  agli  articoli  12  e  13 della legge
          9 maggio   1975,   n.   153,   ai   fini  dell'applicazione
          dell'aliquota stabilita nell'8 per cento, l'acquirente deve
          produrre  al  pubblico  ufficiale rogante la certificazione
          della  sussistenza  dei  requisiti  in conformita' a quanto
          disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il
          beneficio  predetto  e' esteso altresi' agli acquirenti che
          dichiarano nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
          sopra  indicati requisiti e che entro il triennio producano
          la  stessa  certificazione; qualora al termine del triennio
          non   sia   stata  prodotta  la  documentazione  prescritta
          l'ufficio  del  registro  competente  provvede  al recupero
          della  differenza  d'imposta.  Si  decade dal beneficio nel
          caso   di   destinazione  dei  terreni,  o  delle  relative
          pertinenze,  diversa  dall'uso  agricolo  che avvenga entro
          dieci  anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
          deve  essere  comunicato  entro  un  anno  all'ufficio  del
          registro  competente. In caso di omessa denuncia si applica
          una  soprattassa  pari  alla  meta'  della maggior  imposta
          dovuta  in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei
          casi  in  cui  si  procede  al recupero della differenza di
          imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
          dell'  art.  55  del Testo unico con decorrenza dal momento
          del  pagamento  dell'imposta  principale ovvero, in caso di
          mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
          II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento
          la parte acquirente:
              a) ove  gia'  sussista  il vincolo previsto dalla legge
          1 giugno  1939,  n.  1089, per i beni culturali dichiarati,
          deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto  gli  estremi del
          vincolo   stesso  in  base  alle  risultanze  dei  registri
          immobiliari;
              b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
          presentare,  contestualmente  all'atto  da  registrare, una
          attestazione,  da  rilasciarsi  dall'amministrazione  per i
          beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
          la   procedura  di  sottoposizione  dei  beni  al  vincolo.
          L'agevolazione  e'  revocata  nel  caso  in  cui,  entro il
          termine  di due anni decorrente dalla data di registrazione
          dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
          del bene al vincolo.
              Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  sono rilasciate dal competente organo della
          regione  siciliana e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              L'acquirente   decade   altresi'  dal  beneficio  della
          riduzione  d'imposta  qualora  i beni vengano in tutto o in
          parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
          della  loro  conservazione e protezione, ovvero nel caso di
          mutamento    di    destinazione    senza    la   preventiva
          autorizzazione  dell'amministrazione per i beni culturali e
          ambientali,  o  di  mancato  assolvimento degli obblighi di
          legge  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
          dello  Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
          beni  culturali  e  ambientali  da' immediata comunicazione
          all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
          decadenza.  In  tal  caso,  oltre  alla normale imposta, e'
          dovuta   una   soprattassa   pari   al   trenta  per  cento
          dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
          comma  4  dell'  art.  55  del  Testo unico . Dalla data di
          ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il
          termine di cui all'art. 76, comma 2, del Testo unico.
          II-bis)  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'aliquota del 3
          per  cento  agli  atti  traslativi  a  titolo oneroso della
          proprieta'  di  case di abitazione non di lusso e agli atti
          traslativi    o    consuntivi    della   nuda   proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
              a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
          in   cui   l'acquirente  ha  o  stabilisca  entro  un  anno
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
          in  cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
          trasferito  all'estero  per ragioni di lavoro, in quello in
          cui  ha  sede  o  esercita  l'attivita'  il soggetto da cui
          dipende  ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
          italiano  emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
          come  prima  casa sul territorio italiano. La dichiarazione
          di  voler  stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
          l'immobile   acquistato   deve   essere  resa,  a  pena  di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
              b) che  nell'atto  di acquisto l'acquirente dichiari di
          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
          dei  diritti  di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
          altra  casa  di abitazione nel territorio del comune in cui
          e' situato l'immobile da acquistare.
              c) che  nell'atto  di acquisto l'acquirente dichiari di
          non  essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
          comunione  legale  su  tutto  il  territorio  nazionale dei
          diritti  di  proprieta',  usufrutto, uso, abitazione e nuda
          proprieta'  su  altra  casa  di abitazione acquistata dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente  articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
          22 aprile  1982,  n.  168, all'articolo 2 del decreto-legge
          7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2,
          della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi
          2  e  3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
          1992,  n.  237,  e  20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2,
          commi  2  e  3,  del  decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
          all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre
          1992,   n.   388,   all'articolo   1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  24 novembre  1992,  n.  455, all'articolo 1,
          comma   2,   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
          n.  75  e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
          n.   155,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1993, n. 243.
              2.  In  caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto  le  dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
          del  comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui si
          realizza  l'effetto  traslativo  possono essere effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare.
              3.  Le  agevolazioni  di cui al comma 1, sussistendo le
          condizioni  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,   delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui  alla
          lettera    a).   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,
          limitatamente  ad  una  per  ciascuna  categoria, le unita'
          immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie
          catastali  C/2,  C/6 e C/97, che siano destinate a servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
              4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del  decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
          acquisto,  sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
          catastale  nella  misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
          pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
          cessioni   soggette   all'imposta   sul   valore  aggiunto,
          l'ufficio  del  registro presso cui sono stati registrati i
          relativi   atti   deve   recuperare   nei  confronti  degli
          acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta
          calcolata  in  base  all'aliquota applicabile in assenza di
          agevolazioni    e   quella   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  aumentata  del 30 per cento. Sono dovuti gli
          interessi  di  mora  di  cui  al  comma  4 dell'art. 55 del
          presente  testo  unico.  Le  predette  disposizioni  non si
          applicano  nel  caso  in cui il contribuente, entro un anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui  al  presente  articolo,  proceda all'acquisto di altro
          immobile da adibire a propria abitazione principale.
          II-ter)  Ove  non  si realizzi la condizione, alla quale e'
          subordinata  l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento,
          del  ritrasferimento  entro  il  triennio,  le  imposte  di
          registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute nella misura
          ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per
          cento  oltre  agli  interessi  di  mora  di  cui al comma 4
          dell'art.  55  del presente testo unico. Dalla scadenza del
          triennio  decorre  il termine per il recupero delle imposte
          ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
          II-quater).  A  condizione  che la ONLUS dichiari nell'atto
          che   intende   utilizzare   direttamente  i  beni  per  lo
          svolgimento   della   propria   attivita'  e  che  realizzi
          l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
          caso  di  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva
          utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
          dovuta   l'imposta   nella  misura  ordinaria  nonche'  una
          sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento della stessa
          imposta.".
              Per   il   testo   dell'art.  13-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  cosi'  come  modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note all'articolo 31.