Art. 68.
 (Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti
              di locazione e affitto di beni immobili)

  1.  All'articolo  17,  comma  1, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
 
          Note all'art. 68:
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131,   recante   "Approvazione   del   testo   unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro", cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
          dei  contratti di locazione e di affitto di beni immobili).
          - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di
          locazione   e   affitto  di  beni  immobili  esistenti  nel
          territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
          e  proroghe  anche  tacite degli stessi, e' liquidata dalle
          parti  contraenti  ed  assolta entro trenta giorni mediante
          versamento  del  relativo  importo  presso uno dei soggetti
          incaricati  della  riscossione,  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
              2.  L'attestato  di  versamento relativo alle cessioni,
          alle  risoluzioni  e  alle  proroghe deve essere presentato
          all'ufficio  del registro presso cui e' stato registrato il
          contratto entro venti giorni dal pagamento.
              3.  Per  i  contratti  di  locazione  e sublocazione di
          immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
          assolta  sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
          contratto  ovvero  annualmente  sull'ammontare  del  canone
          relativo  a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata
          del  contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta
          sul   corrispettivo   pattuito   per  l'intera  durata  del
          contratto  ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
          annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
          alle  annualita' successive alla prima, anche conseguenti a
          proroghe  del  contratto  comunque  disposte,  deve  essere
          versata con le modalita' di cui al comma 1.
              3-bis.  Per i contratti di affitto di fondi rustici non
          formati  per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
          l'obbligo   della   registrazione   puo'   essere   assolto
          presentando   all'ufficio   del  registro,  entro  il  mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto.".