Art. 69.
  (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni)

  1.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4-bis.  Ferma  restando l'applicazione dell'imposta anche alle
liberalita'  indirette  risultanti  da atti soggetti a registrazione,
l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita'
collegate  ad  atti concernenti il trasferimento o la costituzione di
diritti  immobiliari  ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
l'atto  sia  prevista  l'applicazione  dell'imposta  di  registro, in
misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto";
    b)  l'articolo 4 e' abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo
59 del medesimo testo unico;
    c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  L'imposta  e' determinata dall'applicazione delle seguenti
aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:
        a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti
in linea retta;
        b)  sei  per cento, nei confronti degli altri parenti fino al
quarto  grado  e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado;
        c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.
  2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.
  2-bis.  Quando  il  beneficiario  e'  un discendente in linea retta
minore  di  eta',  anche chiamato per rappresentazione, o una persona
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta
si  applica  esclusivamente  sulla parte del valore della quota o del
legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
  2-ter.  Con  cadenza  quadriennale,  con decreto del Ministro delle
finanze,   si   procede   all'aggiornamento   degli   importi  esenti
dall'imposta  ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice
del costo della vita.
  2-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  2-bis non si
applicano  qualora  il  beneficiario  si sia avvalso delle previsioni
dell'articolo  56,  commi  2  e  3, nei limiti di valore di cui abbia
usufruito";
    d) l'articolo 10 e' abrogato;
    e)  all'articolo  11, comma 2, sono soppresse le parole da: "Se i
cointestatari" fino alla fine del comma;
    f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i
diritti  per  i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente
dallo  stesso  titolare  durante  la vita. In tale ipotesi si applica
un'aliquota  inferiore  di  un  punto  percentuale  rispetto a quelle
previste  dall'articolo  7.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  disciplinate  le  modalita'  per  garantire la
pubblicita' del versamento volontario dell'imposta di successione.
      1-ter.  I  beni  ed  i  diritti oggetto del pagamento di cui al
comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a
formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si
detrae l'importo pagato volontariamente dal donante";
    g)  all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "compreso
l'avviamento ed" sono soppresse;
    h)  all'articolo  15,  comma  1,  secondo  periodo, le parole: "e
dell'avviamento" sono soppresse;
    i)   all'articolo   16,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "e
aggiungendo l'avviamento" sono soppresse;
    l) all'articolo 25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4-ter.  Le  agevolazioni  di  cui  al comma 4-bis si applicano
anche in caso di donazioni";
    m)  all'articolo  47,  comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
      "d-bis)  dimostrare,  anche  sulla  base  di presunzioni gravi,
precise   e   concordanti,   la   sussistenza,   l'insussistenza,  la
simulazione  e  la  dissimulazione  di fatti o atti rilevanti ai fini
della determinazione della base imponibile o dell'imposta";
    n) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Sono  soggetti  a registrazione in termine fisso anche
gli  atti  aventi  ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati
all'estero  nei  confronti  di  beneficiari  residenti  nello  Stato.
Dall'imposta  sulle donazioni determinata a norma del presente titolo
si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa
donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione
delle convenzioni contro le doppie imposizioni";
    o)  all'articolo  56,  i  commi  da  1  a  3  sono sostituiti dai
seguenti:
      "1.  L'imposta  e' determinata dall'applicazione delle aliquote
indicate  al  comma  1-bis  al  valore globale dei beni e dei diritti
oggetto  della  donazione,  al netto degli oneri da cui e' gravato il
donatario  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo  58, comma 1,
ovvero,  se  la  donazione  e'  fatta congiuntamente a favore di piu'
soggetti  o  se  in  uno  stesso  atto sono comprese piu' donazioni a
favore  di  soggetti  diversi,  al valore della quota spettante o dei
beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.
      1-bis. Le aliquote sono pari al:
        a)  tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in
linea retta;
        b)  cinque  per cento, nei confronti degli altri parenti fino
al  quarto  grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado;
        c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.
      2.  L'imposta  si  applica esclusivamente sulla parte di valore
della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni
di lire.
      3.  Quando  il  beneficiario  e'  un discendente in linea retta
minore  di  eta',  anche chiamato per rappresentazione, o una persona
con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta
si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante
a  ciascun  beneficiario  che  supera  l'ammontare  di un miliardo di
lire";
    p) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
      "Art.  56-bis.  - (Accertamento delle liberalita' indirette). -
1.  Ferma  l'esclusione  delle  donazioni  o  liberalita' di cui agli
articoli   742   e   783  del  codice  civile,  l'accertamento  delle
liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di
donazione  effettuati  all'estero  a  favore di residenti puo' essere
effettuato   esclusivamente  in  presenza  di  entrambe  le  seguenti
condizioni:
        a)  quando  l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni
rese    dall'interessato    nell'ambito   di   procedimenti   diretti
all'accertamento di tributi;
        b)  quando  le  liberalita'  abbiano  determinato,  da sole o
unitamente  a  quelle  gia'  effettuate  nei  confronti  del medesimo
beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350
milioni di lire.
      2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota del
sette   per   cento,   da   calcolare   sulla  parte  dell'incremento
patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
      3.  Le  liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate
volontariamente,  ai  sensi  dell'articolo  8  del  testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso
si  applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre
qualora  la  registrazione  volontaria  sia  effettuata  entro  il 31
dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento";
    q)  all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole ", ai soli
fini   della   determinazione  delle  aliquote  applicabili  a  norma
dell'articolo 56," sono soppresse.
      2.  La  tariffa  allegata  al testo unico approvato con decreto
legislativo  31  ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e'
abrogata.
      3.  Le  imposte  ipotecaria  e  catastale  sono applicate nella
misura  fissa  per  i  trasferimenti  della  proprieta'  di  case  di
abitazione  non  di lusso e per la costituzione o il trasferimento di
diritti  immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o
donazioni,  quando,  in  capo  al  beneficiario  ovvero,  in  caso di
pluralita'  di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano
i  requisiti  e  le  condizioni previste in materia di acquisto della
prima  abitazione  dall'articolo  1,  comma  1, quinto periodo, della
tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      4.  Le  dichiarazioni  di  cui alla nota II bis dell'articolo 1
della   tariffa,   parte   prima,   allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, sono rese
dall'interessato  nella  dichiarazione  di successione o nell'atto di
donazione.  Nel  caso  di  decadenza dal beneficio o di dichiarazione
mendace,  si  applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata
nota  II-bis  dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
      5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a)  dopo  le  parole: "dei valori permutati" sono inserite le
seguenti:  ", ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il
valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano
superiori all'importo di 350 milioni di lire";
        b) dopo le parole: "si presumono donazioni" le parole: ", con
esclusione della prova contraria," sono soppresse.
      6.   Alle  successioni  ed  alle  donazioni  non  si  applicano
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili ne'
l'imposta   sostitutiva  prevista  dall'articolo  11,  comma  3,  del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
      7.  Le  disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
applicano,  ad  esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del
medesimo   articolo,   anche   con   riferimento   all'imposta  sulle
successioni  e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle
del  comma  1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli
atti comunque formati successivamente alla data del 1° luglio 2000.
      8.  Con  uno  o  piu'  regolamenti, da adottare con decreto del
Ministro  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati i procedimenti
concernenti  la  liquidazione,  l'accertamento  e  la riscossione dei
tributi  applicabili  alle  successioni  ed alle donazioni, secondo i
principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i
seguenti ulteriori criteri direttivi:
        a)   introduzione,   ove   possibile,   del  principio  della
autoliquidazione;
        b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti,  tenuto  conto  anche dell'adozione di nuove tecnologie
per   il  trattamento,  la  trasmissione  e  la  conservazione  delle
informazioni;
        c) efficienza ed efficacia dell'attivita' amministrativa.
      9.  Dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.
      10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei
regolamenti  indicati  al  comma  8,  nuove disposizioni di legge che
regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati
ulteriori  regolamenti,  a  meno  che  la  legge  sopravvenuta non lo
escluda espressamente.
      11.  Con  decreto  dirigenziale  sono,  comunque,  approvati  i
modelli  relativi  alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di
liquidazione   ed   alla   registrazione  volontaria  di  liberalita'
indirette e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi.
      12.  Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal
presente  articolo,  valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi
per  l'anno  2001,  lire  1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765
miliardi  a  decorrere  dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165
miliardi  per  l'anno  2002  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  finanze,  e  per la
restante  quota,  nonche'  per gli oneri relativi all'anno 2001 e per
quelli  a  decorrere  dall'anno  2003,  mediante  le maggiori entrate
derivanti dal presente articolo.
      13.  Il  Governo  e'  delegato,  previo parere delle competenti
Commissioni  parlamentari,  ad  adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  volte  a  coordinare la normativa
vigente  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, senza
ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
      14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre,
in  particolare,  l'abrogazione  espressa di tutte le disposizioni di
legge incompatibili con le norme del presente articolo.
      15.   Le   disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  si
applicano  alle  successioni per le quali il termine di presentazione
delle  relative  dichiarazioni  scade  successivamente al 31 dicembre
2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001.
 
          Note all'art. 69:
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 7, 11, 12, 15, 16,
          25,  47,  55, 56, e 57, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,
          recante  "Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 novembre 1990, n.
          277, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.   1.   (Art.   1  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.  637/1972)  (Oggetto  dell'imposta).  -  1.
          L'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  si  applica ai
          trasferimenti  di beni e diritti per successione a causa di
          morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o
          altra liberalita' tra vivi.
              2.  Si  considerano trasferimenti anche la costituzione
          di  diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali
          o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
              3.  L'imposta  si  applica anche nei casi di immissione
          nel   possesso   temporaneo  dei  beni  dell'assente  e  di
          dichiarazione  di  morte  presunta,  nonche'  nei  casi  di
          donazione  presunta  di cui all'articolo 26 del testo unico
          sull'imposta   di   registro   approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
              4.  L'imposta  non  si  applica nei casi di donazione o
          liberalita'  di  cui  agli  articoli  742  e 783 del codice
          civile.
              4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche
          alle  liberalita'  indirette  risultanti da atti soggetti a
          registrazione,   l'imposta  non  si  applica  nei  casi  di
          donazioni   o   di  altre  liberalita'  collegate  ad  atti
          concernenti  il  trasferimento o la costituzione di diritti
          immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
          l'atto   sia   prevista   l'applicazione   dell'imposta  di
          registro,  in  misura  proporzionale,  o  dell'imposta  sul
          valore aggiunto.".
              "Art.   7.   (Art.   6  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 637/1972) (Determinazione dell'imposta). - 1.
          L'imposta  e'  determinata dall'applicazione delle seguenti
          aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:
                a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei
          parenti in linea retta;
                b) sei  per  cento, nei confronti degli altri parenti
          fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche'
          degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
                c) otto   per   cento,   nei  confronti  degli  altri
          soggetti.
              2.  L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
          valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di
          lire.
              2-bis.  Quando  il  beneficiario  e'  un discendente in
          linea   retta   minore   di   eta',   anche   chiamato  per
          rappresentazione,  o  una persona con handicap riconosciuto
          grave  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
          modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si
          applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o
          del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
              2-ter.   Con  cadenza  quadriennale,  con  decreto  del
          Ministro  delle finanze, si procede all'aggiornamento degli
          importi  esenti  dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis,
          tenendo conto dell'indice del costo della vita.
              2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
          si  applicano  qualora il beneficiario si sia avvalso delle
          previsioni  dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore
          di cui abbia usufruito.
              3.  Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si
          applicano,  quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni
          e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
              4.  Fino  a quando l'eredita' non e' stata accettata, o
          non  e'  stata  accettata da tutti i chiamati, l'imposta e'
          determinata  considerando  come eredi i chiamati che non vi
          hanno rinunziato.".
              "Art.   11   (Art.  10  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 637/1972 - Art. 25 decreto-legge n. 69/1989,
          conv. dalla legge n. 154/1989) (Presunzione di appartenenza
          all'attivo   ereditario).  -  1.  Si  considerano  compresi
          nell'attivo ereditario:
                a) i  titoli  di  qualsiasi  specie il cui reddito e'
          stato   indicato   nell'ultima  dichiarazione  dei  redditi
          presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12,
          comma 1, lettera b);
                b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi
          specie  posseduti  dal  defunto o depositati presso altri a
          suo nome.
              2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b),
          depositati  a nome del defunto e di altre persone, compresi
          quelli   contenuti   in   cassette  di  sicurezza  o  altri
          contenitori  di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni
          e  altri  titoli  cointestati e per i crediti di pertinenza
          del  defunto  e di altre persone, compresi quelli derivanti
          da  depositi  bancari e da conti correnti bancari e postali
          cointestati,  le quote di ciascuno si considerano uguali se
          non risultano diversamente determinate.
              3.  Le  partecipazioni  in  societa'  di  ogni  tipo si
          considerano  comprese  nell'attivo  ereditario anche se per
          clausola  del contratto di societa' o dell'atto costitutivo
          o  per  patto parasociale ne sia previsto a favore di altri
          soci  il  diritto di accrescimento o il diritto di acquisto
          ad  un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma
          1.   In   tal   caso,  se  i  beneficiari  del  diritto  di
          accrescimento  o  di  acquisto  sono  eredi  o legatari, il
          valore  della  partecipazione  si  aggiunge  a quello della
          quota  o  del  legato;  se  non  sono  eredi  o legatari la
          partecipazione  e'  considerata come oggetto di un legato a
          loro favore.".
              "Art.   12   (Art.  11  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  637/1972  -  Art.  1 decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  952/1977 - Art. 4 legge n. 512/1982)
          (Beni  non  compresi  nell'attivo  ereditario).  -  1.  Non
          concorrono a formare l'attivo ereditario:
                a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei
          pubblici    registri,    quando    e'   provato,   mediante
          provvedimento  giurisdizionale,  atto  pubblico,  scrittura
          privata  autenticata  o  altra scrittura avente data certa,
          che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto
          dell'art. 10;
                b) le  azioni  e  i  titoli  nominativi  intestati al
          defunto,    alienati   anteriormente   all'apertura   della
          successione  con atto autentico o girata autenticata, salvo
          il disposto dell'art. 10;
                c) le  indennita'  di  cui agli articoli 1751, ultimo
          comma,  e  2122 del codice civile e le indennita' spettanti
          per  diritto  proprio  agli eredi in forza di assicurazioni
          previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
                d) i  crediti  contestati giudizialmente alla data di
          apertura   della   successione,   fino  a  quando  la  loro
          sussistenza   non   sia   riconosciuta   con  provvedimento
          giurisdizionale o con transazione;
                e) i  crediti  verso  lo  Stato,  gli  enti  pubblici
          territoriali  e  gli  enti  pubblici  che  gestiscono forme
          obbligatorie   di   previdenza  e  di  assistenza  sociale,
          compresi  quelli  per  rimborso di imposte o di contributi,
          fino  a  quando  non  siano  riconosciuti con provvedimento
          dell'amministrazione debitrice;
                f) i  crediti  ceduti  allo  Stato  entro  la data di
          presentazione della dichiarazione della successione;
                g) i   beni   culturali  di  cui  all'art.  13,  alle
          condizioni ivi stabilite;
                h) i  titoli  del  debito  pubblico,  fra  i quali si
          intendono   compresi  i  buoni  ordinari  del  tesoro  e  i
          certificati di credito del tesoro;
                i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o
          equiparati,  nonche'  ogni altro bene o diritto, dichiarati
          esenti dall'imposta da norme di legge;
                l) i   veicoli   iscritti   nel   pubblico   registro
          automobilistico.
              1-bis.  Non  concorrono a formare l'attivo ereditario i
          beni   e   i  diritti  per  i  quali  l'imposta  sia  stata
          corrisposta  volontariamente  dallo stesso titolare durante
          la  vita.  In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore
          di   un   punto  percentuale  rispetto  a  quelle  previste
          dall'articolo  7.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          garantire   la   pubblicita'   del   versamento  volontario
          dell'imposta di successione.
              1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
          al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
          concorrono  a formare il valore globale della donazione, ma
          dalla   imposta   dovuta   si   detrae   l'importo   pagato
          volontariamente dal donante.".
              "Art.   15   (Art.  21  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 637/1972) (Aziende, navi e aeromobili). - 1.
          La  base  imponibile,  relativamente  alle aziende comprese
          nell'attivo  ereditario, e' determinata assumendo il valore
          complessivo,  alla  data di apertura della successione, dei
          beni  e  dei  diritti  che  le  compongono,  esclusi i beni
          indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti
          a  norma  degli  articoli  da  21  a  23. Se il defunto era
          obbligato  alla  redazione  dell'inventario di cui all'art.
          2217  del  codice  civile,  si ha riguardo alle attivita' e
          alle    passivita'    indicate    nell'ultimo    inventario
          regolarmente   redatto   e   vidimato,  tenendo  conto  dei
          mutamenti successivamente intervenuti.
              2.   Il  valore  delle  navi  o  imbarcazioni  e  degli
          aeromobili,  che non fanno parte di aziende, e' desunto dai
          prezzi  mediamente  praticati  sul  mercato  per beni della
          stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo
          trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
              3.  In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei
          commi  1  e  2  si  applicano le disposizioni dell'art. 14,
          comma 1, lettere b) e c).".
              "Art.   16   (Art.  22  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  637/1972)  (Azioni  e  obbligazioni,  altri
          titoli,   quote   sociali).   -   1.  La  base  imponibile,
          relativamente  alle  azioni,  obbligazioni,  altri titoli e
          quote   sociali   compresi   nell'attivo   ereditario,   e'
          determinata assumendo:
                a) per  i  titoli  quotati  in  borsa  o negoziati al
          mercato  ristretto,  la  media dei prezzi di compenso o dei
          prezzi  fatti  nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura
          della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
          successivamente  maturati,  e  in mancanza il valore di cui
          alle lettere successive;
                b) per   le   azioni  e  per  i  titoli  o  quote  di
          partecipazione  al capitale di enti diversi dalle societa',
          non  quotate  in borsa, ne' negoziati al mercato ristretto,
          nonche' per le quote di societa' non azionarie, comprese le
          societa'  semplici  e  le  societa'  di  fatto,  il  valore
          proporzionalmente  corrispondente  al  valore, alla data di
          apertura  della successione, del patrimonio netto dell'ente
          o della societa' risultante dall'ultimo bilancio pubblicato
          o  dall'ultimo  inventario regolarmente redatto e vidimato,
          tenendo   conto  dei  mutamenti  sopravvenuti,  ovvero,  in
          mancanza  di  bilancio  o inventario, al valore complessivo
          dei  beni  e  dei  diritti  appartenenti  all'ente  o  alla
          societa' al netto delle passivita' risultanti a norma degli
          articoli  da  21  a  23,  escludendo  i  beni indicati alle
          lettere h) e i) dell'art. 12;
                c) per  i  titoli  o  quote di partecipazione a fondi
          comuni    d'investimento,    il    valore   risultante   da
          pubblicazioni  fatte o prospetti redatti a norma di legge o
          regolamento;
                d) per  le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
          quelli  indicati  alle  lettere  a),  b)  e  c)  il  valore
          comparato    a    quello   dei   titoli   aventi   analoghe
          caratteristiche  quotati  in  borsa  o negoziati al mercato
          ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.
              2.  In  caso  di usufrutto si applicano le disposizioni
          dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).".
              "Art.   25   (Art.  18  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3
          legge  n.  880/1986)  (Riduzioni  dell'imposta). - 1. Se la
          successione   e'   aperta   entro   cinque  anni  da  altra
          successione  o  da  una  donazione  avente  per oggetto gli
          stessi  beni  e diritti, l'imposta e' ridotta di un importo
          inversamente  proporzionale  al tempo trascorso, in ragione
          di  un  decimo  per  ogni anno o frazione di anno; se nella
          successione  non  sono  compresi  tutti  i  beni  e diritti
          oggetto  della  precedente  successione  o donazione o sono
          compresi  anche  altri  beni  o  diritti,  la  riduzione si
          applica  sulla quota di imposta proporzionale al valore dei
          beni e dei diritti compresi in entrambe.
              2.   Se   nell'attivo  ereditario  sono  compresi  beni
          immobili  culturali  di  cui  all'art.  13,  non sottoposti
          anteriormente  all'apertura  della  successione  al vincolo
          previsto  nell'art.  2  della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
          l'imposta  dovuta  dall'erede  o  legatario  al  quale sono
          devoluti    e'   ridotta   dell'importo   proporzionalmente
          corrispondente  al  cinquanta  per  cento  del loro valore.
          L'erede  o  legatario deve presentare l'inventario dei beni
          per   i  quali  ritiene  spettante  la  riduzione,  con  la
          descrizione  particolareggiata  degli  stessi  e  con  ogni
          notizia  idonea  alla  loro  identificazione, al competente
          organo  periferico  del  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali,   il   quale  attesta  per  ogni  singolo  bene
          l'esistenza   delle   caratteristiche  di  cui  alla  legge
          1 giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve essere allegata
          alla   dichiarazione   della   successione.  L'accertamento
          positivo  delle  caratteristiche di cui alla predetta legge
          comporta  la  sottoposizione  dell'immobile  al vincolo ivi
          previsto.  Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi
          3, 4 e 5.
              3.   Se  nell'attivo  ereditario  sono  compresi  fondi
          rustici,  incluse  le  costruzioni  rurali,  anche  se  non
          insistenti  sul  fondo,  di cui all'art. 39 del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          devoluti  al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli
          o  sorelle  del  defunto,  l'imposta  dovuta  dall'erede  o
          legatario  al  quale  sono devoluti e' ridotta dell'importo
          proporzionalmente  corrispondente  al  quaranta  per  cento
          della  parte  del  loro  valore complessivo non superiore a
          lire  duecento  milioni.  La riduzione compete a condizione
          che  l'erede  o  legatario  sia coltivatore diretto, che la
          devoluzione    avvenga    nell'ambito   di   una   famiglia
          diretto-coltivatrice  e che l'esistenza di questi requisiti
          risulti  da  attestazione dell'ufficio regionale competente
          allegata   alla   dichiarazione   della   successione.   E'
          diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente
          e    abitualmente    alla    coltivazione   dei   fondi   e
          all'allevamento  e  governo  del  bestiame,  sempreche'  la
          complessiva  forza  lavorativa del nucleo familiare non sia
          inferiore  al  terzo  di  quella  occorrente per le normali
          necessita'  della coltivazione del fondo e dell'allevamento
          e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza
          lavorativa  il  lavoro  della  donna e' equiparato a quello
          dell'uomo.
              4.  Se  nell'attivo ereditario sono compresi immobili o
          parti   di  immobili  adibiti  all'esercizio  dell'impresa,
          devoluti  al  coniuge  o  a parenti in linea retta entro il
          terzo   grado   del  defunto  nell'ambito  di  una  impresa
          artigiana  familiare,  come  definita  dalla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  e  dall'art.  230-bis  del  codice civile,
          l'imposta  dovuta  dall'erede  o  legatario  al  quale sono
          devoluti    e'   ridotta   dell'importo   proporzionalmente
          corrispondente  al  quaranta per cento della parte del loro
          valore complessivo non superiore a lire duecento milioni, a
          condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana
          risulti   dall'atto  pubblico  o  dalla  scrittura  privata
          autenticata  di  cui  all'art.  5, comma 4, lettera a), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche'
          ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o
          nelle  frazioni con meno di mille abitanti anche se situate
          in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di
          societa'  di  persone o beni strumentali di cui all'art. 40
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo
          grado  del  defunto,  l'imposta  dovuta dal beneficiario e'
          ridotta   dell'importo   proporzionale   corrispondente  al
          quaranta per cento della parte del loro valore complessivo,
          a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente
          l'attivita'  imprenditoriale per un periodo non inferiore a
          cinque  anni  dalla data del trasferimento. Il beneficiario
          deve  dimostrare  detta  condizione  entro  sessanta giorni
          dalla    scadenza    del    suindicato   termine   mediante
          dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove
          sono  registrate  la denuncia o l'atto; in mancanza di tale
          dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento
          dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
          decorrenti  dalla  data  in  cui l'imposta medesima avrebbe
          dovuto  essere  pagata.  Per  il  pagamento dell'imposta di
          successione  relativa  all'ipotesi di cui al presente comma
          si applicano le disposizioni previste dall'art. 38.
              4-ter.  Le  agevolazioni  di  cui  al  comma  4-bis  si
          applicano anche in caso di donazioni.".
              "Art.   47   (Art.  48  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.   637/1972)   (Poteri  dell'Amministrazione
          finanziaria).   -   1.   L'ufficio   competente,   ai  fini
          dell'accertamento  e  della riscossione, oltre ad avvalersi
          delle  altre  facolta'  previste  nel presente testo unico,
          puo':
                a) invitare  i  soggetti obbligati alla presentazione
          della   dichiarazione  della  successione,  indicandone  il
          motivo,  a  produrre  documenti, o a comparire di persona o
          per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai
          fini dell'accertamento;
                b) inviare  agli stessi soggetti questionari relativi
          a  dati  e  notizie  di  carattere  specifico, con invito a
          restituirli compilati e firmati;
                c) richiedere  informazioni  ai  pubblici ufficiali e
          agli   enti  ed  uffici  pubblici,  che  sono  obbligati  a
          comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
                d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi,
          precise   e   concordanti,   la   simulazione  di  atti  di
          trasferimento  a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi
          all'apertura  della  successione,  di  atti  costitutivi di
          passivita'  deducibili  e  di  ogni altro atto rilevante ai
          fini   della   determinazione   della   base  imponibile  o
          dell'imposta.
              d-bis)  dimostrare,  anche  sulla  base  di presunzioni
          gravi,    precise    e    concordanti,    la   sussistenza,
          l'insussistenza,  la  simulazione  e  la  dissimulazione di
          fatti  o  atti rilevanti ai fini della determinazione della
          base imponibile o dell'imposta.
              2.  Il  servizio di vigilanza sulle aziende di credito,
          su   richiesta   del   Ministro  delle  finanze,  controlla
          l'esattezza  delle certificazioni di cui all'art. 23, comma
          2.".
              "Art.   55   (Art.  56  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.  637/1972)  (Registrazione  degli  atti  di
          donazione).  -  1.  Gli  atti  di donazione sono soggetti a
          registrazione  secondo  le  disposizioni  del  testo  unico
          sull'imposta   di   registro,  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,
          concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
              1-bis.  Sono  soggetti a registrazione in termine fisso
          anche  gli  atti  aventi  ad  oggetto  donazioni, dirette o
          indirette,  formati all'estero nei confronti di beneficiari
          residenti   nello   Stato.   Dall'imposta  sulle  donazioni
          determinata  a  norma  del presente titolo si detraggono le
          imposte   pagate  all'estero  in  dipendenza  della  stessa
          donazione  ed  in  relazione  ai  beni ivi esistenti, salva
          l'applicazione   delle   convenzioni   contro   le   doppie
          imposizioni.
              2.  Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui
          all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto
          del comma 3 dello stesso articolo.".
              "Art.   56   (Art.  55  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 637/1972) (Determinazione dell'imposta). - 1.
          L'imposta  e'  determinata dall'applicazione delle aliquote
          indicate  al  comma  1-bis al valore globale dei beni e dei
          diritti  oggetto  della  donazione, al netto degli oneri da
          cui  e'  gravato  il  donatario  diversi da quelli indicati
          nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta
          congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso
          atto  sono  comprese  piu'  donazioni  a favore di soggetti
          diversi,  al  valore  della  quota  spettante  o dei beni o
          diritti attribuiti a ciascuno di essi.
              1-bis. Le aliquote sono pari al:
                a) tre  per  cento,  nei  confronti del coniuge e dei
          parenti in linea retta;
                b) cinque   per  cento,  nei  confronti  degli  altri
          parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,
          nonche'  degli  affini  in  linea collaterale fino al terzo
          grado;
                c) sette   per   cento,  nei  confronti  degli  altri
          soggetti.
              2.  L'imposta  si applica esclusivamente sulla parte di
          valore  della  quota  spettante  a ciascun beneficiario che
          supera i 350 milioni di lire.
              3.  Quando  il  beneficiario e' un discendente in linea
          retta  minore di eta', anche chiamato per rappresentazione,
          o  una  persona  con  handicap  riconosciuto grave ai sensi
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla
          legge   21 maggio   1998,  n.  162,  l'imposta  si  applica
          esclusivamente  sulla parte di valore della quota spettante
          a   ciascun  beneficiario  che  supera  l'ammontare  di  un
          miliardo di lire.
              4.   Il  valore  dei  beni  e  dei  diritti  donati  e'
          determinato  a  norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art.
          34, commi 3, 4 e 5.
              5.  Si  applicano  le  riduzioni previste nell'art. 25,
          salvo  quanto  stabilito  nell'art.  13,  commi 3, 4 e 5, e
          nell'art.  51,  comma  2,  e  si  detrae l'imposta comunale
          sull'incremento   di  valore  degli  immobili  liquidata  a
          seguito  di  donazione, per ciascun immobile donato, fino a
          concorrenza   della  parte  dell'imposta  proporzionale  al
          valore  dell'immobile  stesso. E' inoltre detratta, se alla
          richiesta   di  registrazione  dell'atto  di  donazione  e'
          allegata   la   fattura,   l'imposta  sul  valore  aggiunto
          afferente la cessione.".
              "Art.  57 (Donazioni anteriori). - 1. Il valore globale
          netto  dei  beni  e  dei  diritti  oggetto  della donazione
          e' maggiorato  di  un importo pari al valore complessivo di
          tutte  le  donazioni,  anteriormente  fatte  dal donante al
          donatario,  comprese  quelle  presunte  di  cui all'art. 1,
          comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e
          quelle    registrate    gratuitamente   o   con   pagamento
          dell'imposta  in  misura  fissa a norma degli articoli 55 e
          59.  Agli  stessi  fini,  nelle ipotesi di cui all'art. 56,
          comma  2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti
          complessivamente donati e' maggiorato di un importo pari al
          valore  complessivo  di  tutte  le  donazioni anteriormente
          fatte  ai  donatari e il valore delle quote spettanti o dei
          beni  e diritti attribuiti a ciascuno di essi e' maggiorato
          di  un  importo  pari  al  valore  delle  donazioni  a  lui
          anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni
          anteriori  si  intende  il  valore  attuale  dei beni e dei
          diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se
          dai  relativi atti non risulta diversamente, anche le altre
          donazioni di pari data.
              2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art.
          26  del testo unico sull'imposta di registro, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131,  devono  essere  indicati  gli estremi delle donazioni
          anteriormente  fatte  dal  donante al donatario o ad alcuno
          dei  donatari  e  i  relativi  valori  alla data degli atti
          stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di
          tale  indicazione  si  applica,  a  carico solidalmente dei
          donanti  e  dei  donatari,  la pena pecuniaria da una a due
          volte la maggiore imposta dovuta.".
              -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo degli
          artt. 4  e  10  e  della  tariffa  del  sopra citato d.lgs.
          31 ottobre    1990,    n.    346,   vigente   anteriormente
          all'abrogazione disposta dalla presente legge:
              "Art.   4.   (Art.   4  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  637/1972)  (Aliquote).  -  1.  L'imposta e'
          commisurata  per  scaglioni  di  valore  imponibile  con le
          aliquote  crescenti  stabilite  nella  tariffa  allegata al
          presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59.)
          Articolo abrogato.".
              "Art.   10   (Art.   9  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  637/1972)  (Beni  alienati negli ultimi sei
          mesi).  - 1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario
          i  beni  e  i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo
          oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
              2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e
          ai  diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari
          aventi  data  certa  anteriore  di  almeno  sei  mesi  alla
          apertura  della  successione, a quelli alienati con atti di
          donazione  presunta  di  cui  all'art. 1, comma 3, a quelli
          espropriati    per    pubblica    utilita'    o    alienati
          all'espropriante  nel  corso del relativo procedimento ed a
          quelli  alla  cui  produzione  o al cui scambio era diretta
          l'impresa esercitata dal defunto.
              3.  Dal  valore  dei  beni e diritti di cui al comma 1,
          determinato  secondo  le  disposizioni della sezione II, si
          deduce l'ammontare:
                a) delle  somme  riscosse  o  dei  crediti  sorti  in
          dipendenza   dell'alienazione,   purche'   indicati   nella
          dichiarazione della successione;
                b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni
          ricevuti  in  corrispettivo di beni conferiti in societa' o
          permutati,   purche'  indicati  nella  dichiarazione  della
          successione;
                c) dei  debiti  ipotecari  contratti  dal defunto per
          l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua
          accollata all'acquirente;
                d) delle  somme  reinvestite  nell'acquisto  di  beni
          soggetti  ad  imposta  indicati  nella  dichiarazione della
          successione o di beni che, anteriormente all'apertura della
          successione,   sono   stati  rivenduti  ovvero  sono  stati
          distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
                e) delle   somme   impiegate,   successivamente  alla
          alienazione,  nell'estinzione  di  debiti  tributari  e  di
          debiti  risultanti  da  atti aventi data certa anteriore di
          almeno sei mesi all'apertura della successione;
                f) delle  spese di mantenimento e delle spese mediche
          e  chirurgiche,  comprese quelle per ricoveri, medicinali e
          protesi,  sostenute dal defunto per se' e per i familiari a
          carico   successivamente   all'alienazione;   le  spese  di
          mantenimento  sono  deducibili  per un ammontare mensile di
          lire  un  milione  per il defunto e di lire cinquecentomila
          per  ogni  familiare  a  carico, computando soltanto i mesi
          interi.
              4.  Le scritture private non autenticate si considerano
          fatte  alla  data  in  cui  hanno  acquistato  data certa.)
          Articolo abrogato.".
              "(TARIFFA - Aliquote percentuali per scaglioni.
              Tariffa  concernente l'imposta sulle successioni aperte
          e  le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino
          al 31 dicembre 2000.
              (Omissis).
              Tariffa  concernente l'imposta sulle successioni aperte
          e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001.
              (Omissis). abrogata.".
              -  Per il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.   131,  recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro", si rimanda
          alle note all'art. 66.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma 1, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131,  sopra  citato,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.   26   (Presunzione   di  liberalita').  -  1.  I
          trasferimenti  immobiliari,  escluse  le permute aventi per
          oggetto  immobili  ma  fino  a  concorrenza  del minore dei
          valori  permutati,  ed  i  trasferimenti  di partecipazioni
          sociali,   quando  il  valore  della  partecipazione  o  la
          differenza  tra valore e prezzo siano superiori all'importo
          di  350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero
          tra  parenti in linea retta o che tali siano considerati ai
          fini   dell'imposta   sulle   successioni  e  donazioni  si
          presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta
          di   registro  e  di  ogni  altra  imposta  dovuta  per  il
          trasferimento,  anche  se  richiesta  successivamente  alla
          registrazione,  risulta  inferiore  a  quello delle imposte
          applicabili  in caso di trasferimento a titolo gratuito, al
          netto delle detrazioni spettanti.
              2.    Le    parti    contraenti    devono    dichiarare
          contestualmente  se fra loro sussista o meno un rapporto di
          coniugio   o   di  parentela  in  linea  retta  o  che  sia
          considerato  tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale
          dichiarazione   il  trasferimento  si  considera  a  titolo
          gratuito  ove  al  momento  della registrazione non risulti
          comprovata    l'inesistenza    del    rapporto;    tuttavia
          l'inesistenza  del  rapporto  di coniugio o di parentela in
          linea  retta  puo'  essere  provata  entro  un  anno  dalla
          stipulazione  dell'atto  e  in tale caso spetta il rimborso
          della maggiore imposta pagata.
              3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in
          sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
              4.   La  presunzione  di  liberalita',  se  ricorre  la
          condizione   di   cui   al   comma  1,  vale  anche  per  i
          provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della
          proprieta'  di  immobili  o  di  diritti reali di godimento
          sugli  stessi da parte del coniuge o di un parente in linea
          retta  dal  precedente  proprietario  o titolare di diritto
          reale di godimento.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37-bis del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  37-bis.  (Disposizioni  antielusive).  - 1. Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni  di  cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni,  aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui
          all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  60  giorni  dalla  data di ricezione della
          richiesta  nella  quale devono essere indicati i motivi per
          cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite  dal  contribuente  e le imposte o
          le maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto
          di quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le maggiori  imposte  accertate  in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          D.Lgs.  31 dicembre  1992, n. 546, concernente il pagamento
          dei  tributi  e  delle  sanzioni  pecuniarie in pendenza di
          giudizio,   unitamente   ai  relativi  interessi,  dopo  la
          sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei    benefi'ci    conseguibili,   anche   attraverso   la
          sostituzione   dell'attivita'  amministrativa  diretta  con
          forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".