Art. 31. 
 
 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto) 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  19-bis  1,  comma  1,  concernente  limiti  alla
detrazione per alcuni beni e servizi: 
      1) alla lettera g), dopo  le  parole:  "50  per  cento;",  sono
aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non  si  applica  agli
impianti  di  telefonia  fissa  installati  all'interno  dei  veicoli
utilizzati per il trasporto  di  merci  da  parte  delle  imprese  di
autotrasporto"; 
      2) alla lettera h), sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",
tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario  non
superiore a lire cinquantamila"; 
    b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative
a particolari settori,  dopo  la  lettera  e-bis)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    "e-ter) filo di  rame  con  diametro  superiore  a  6  millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11); 
    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); 
    e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore  a
7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)"; 
    c) all'articolo 74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "In deroga  a  quanto  disposto  dal  primo  comma  dell'articolo
38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30,  non  ancora  liquidati
alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione  coatta
amministrativa e  i  rimborsi  successivi,  sono  eseguiti  senza  la
prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non  superiore
a lire cinquecento milioni"; 
    d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e  servizi  soggetti
all'aliquota del 4 per cento: 
      1) al numero 18), dopo le parole: "dispacci  delle  agenzie  di
stampa, libri, periodici,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche  in
scrittura braille e su supporti audio-magnetici  per  non  vedenti  e
ipovedenti,"; 
      2) al numero 35), dopo le parole: "prestazioni  relative.  alla
composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,";
e dopo le parole: "legatori e stampa" sono inserite le  seguenti:  ",
anche in scrittura braille e  su  supporti  audio-magnetici  per  non
vedenti e ipovedenti,". 
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.
313, concernente il regime speciale per i produttori  agricoli,  come
modificato dal decreto-legge 15  febbraio  2000,  n.  21,  convertito
dalla legge 14  aprile  2000,  n.  92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e  2000"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e  2001"  e
le parole: "negli anni 1998,  1999  e  2000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001"; 
    b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1°  gennaio  2001"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2002". 
  3. Per i soggetti che  esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella  misura  dell'1
per cento, previa apposita  annotazione  nei  registri  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. La predetta misura  puo'  essere  rideterminata
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342,  concernente
il regime speciale per gli esercenti  agenzie  di  vendite  all'asta,
previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto,
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.