Art. 28 
                     (Iscrizioni e trascrizioni) 
 
  1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: 
    a) le dichiarazioni di nascita  rese  direttamente  all'ufficiale
dello stato civile; 
    b) gli atti di riconoscimento  di  filiazione  naturale  ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile a norma  dell'articolo  254,  primo
comma, del codice civile; 
    c) gli atti di  assenso  prestati  ai  sensi  dell'articolo  250,
secondo comma, del codice civile, se  successivi  al  riconoscimento,
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
    d) gli atti di consenso  prestati  ai  sensi  dell'articolo  250,
terzo comma,  del  codice  civile,  se  anteriori  al  riconoscimento
dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
    e) i processi verbali di cui all'articolo 38. 
  2. Nei medesimi archivi si trascrivono: 
    a) le  dichiarazioni  di  nascita  rese  al  direttore  sanitario
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita; 
    b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; 
    c) gli atti e i processi  verbali  relativi  a  nascite  avvenute
durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; 
    d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per  le
operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; 
    e)  le  sentenze  straniere  e  i  provvedimenti   stranieri   di
volontaria giurisdizione in materia di nascita; 
    f) i decreti di cambiamento o aggiunta di  nome  e  cognome  e  i
provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; 
    g) i provvedimenti in materia di adozione. 
  3. Negli archivi suddetti  si  iscrivono  anche  gli  atti  che  si
sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che  vengono  formati  per
ordine del tribunale perche' in precedenza omessi. 
 
          Note all'art. 28: 
            - Si riporta il testo degli articoli 250 e 254 del codice
          civile: 
            "Art. 250 (Riconoscimento). -  Il  figlio  naturale  puo'
          essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art.  254,  dal
          padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio  con
          altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento
          puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 
            Il riconoscimento del figlio che  ha  compiuto  i  sedici
          anni non produce effetto senza il suo assenso. 
            Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici
          anni  non  puo'  avvenire  senza  il  consenso   dell'altro
          genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento. 
            Il  consenso   non   puo'   essere   rifiutato   ove   il
          riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi  e'
          opposizione, su ricorso del genitore che  vuole  effettuare
          il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con
          il genitore che si oppone e con l'intervento  del  pubblico
          ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
          accoglimento  della  domanda,  tiene  luogo  del   consenso
          mancante. 
            Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori  che
          non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. 
            Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il  riconoscimento
          del figlio naturale e' fatto nell'atto di  nascita,  oppure
          con una apposita dichiarazione, posteriore alla  nascita  o
          al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile
          o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia  la
          forma di questo. 
            La  domanda  di  legittimazione  di  un  figlio  naturale
          presentata al giudice o la dichiarazione della volonta'  di
          legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in
          un  testamento  importa   riconoscimento,   anche   se   la
          legittimazione non abbia luogo".