Art. 29 (Atto di nascita) 1. La dichiarazione di nascita e' resa nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 30. 2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalita', la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonche' di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35. 3. Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite. 4. Se il dichiarante non da' un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile. 5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. 6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3. 7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.