Art. 29 
                          (Atto di nascita) 
 
  1. La dichiarazione di  nascita  e'  resa  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 30. 
  2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il
giorno e l'ora della nascita, le  generalita',  la  cittadinanza,  la
residenza dei genitori legittimi nonche' di  quelli  che  rendono  la
dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale  e  di  quelli
che hanno espresso con atto pubblico il proprio  consenso  ad  essere
nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai  sensi
dell'articolo 35. 
  3. Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti
indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite. 
  4. Se il dichiarante non da'  un  nome  al  bambino,  vi  supplisce
l'ufficiale dello stato civile. 
  5. Quando si tratta  di  bambini  di  cui  non  sono  conosciuti  i
genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il
cognome. 
  6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della  nascita
attraverso l'attestazione  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui
all'articolo 30, commi 2 e 3. 
  7. Nell'atto di nascita si fa menzione  del  modo  di  accertamento
della nascita.