Art. 30 
                     (Dichiarazione di nascita) 
 
  1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori,  da  un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da  altra
persona che ha assistito al parto, rispettando  l'eventuale  volonta'
della madre di non essere nominata. 
  2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la  dichiarazione
resa  all'ufficiale  dello  stato  civile   e'   corredata   da   una
attestazione di avvenuta  nascita  contenente  le  generalita'  della
puerpera nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura  o
altro luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e  dell'ora  della
nascita e del sesso del bambino. 
  3. Se la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario, il
dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione  di
constatazione  di   avvenuto   parto,   produce   una   dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. 
  4. La dichiarazione puo' essere  resa,  entro  dieci  giorni  dalla
nascita, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il  parto  o
in alternativa, entro  tre  giorni,  presso  la  direzione  sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita.  In
tale  ultimo  caso  la  dichiarazione   puo'   contenere   anche   il
riconoscimento  contestuale  di   figlio   naturale   e,   unitamente
all'attestazione  di   nascita,   e'   trasmessa,   ai   fini   della
trascrizione,  dal  direttore  sanitario  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di  nascita
o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza  individuato  ai
sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche  attraverso  la
utilizzazione  di  sistemi  di  comunicazione  telematici   tali   da
garantire l'autenticita'  della  documentazione  inviata  secondo  la
normativa in vigore. 
  5.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  ricevuta  dal   direttore
sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e'
stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve
essere resa  esclusivamente  all'ufficiale  dello  stato  civile  del
comune dove e' avvenuta la nascita. 
  6.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo, gli uffici dello stato civile, nei  loro  rapporti  con  le
direzioni sanitarie  dei  centri  di  nascita  presenti  sul  proprio
territorio,  si  attengono  alle  modalita'  di  coordinamento  e  di
collegamento previste dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 
  7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di  quanto
previsto dal comma 4,  hanno  facolta'  di  dichiarare,  entro  dieci
giorni dal parto, la nascita nel proprio  comune  di  residenza.  Nel
caso in cui i genitori  non  risiedano  nello  stesso  comune,  salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa  nel
comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune  nel  quale
la dichiarazione e'  resa  deve  procurarsela  presso  il  centro  di
nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 
  8. L'ufficiale dello stato  civile  che  registra  la  nascita  nel
comune di residenza dei genitori o della  madre  deve  comunicare  al
comune di nascita il nominativo del  nato  e  gli  estremi  dell'atto
ricevuto.