Art. 31
                       (Dichiarazione tardiva)

   1.  Se  la  dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla
nascita,  il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal
caso  l'ufficiale  dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto  di  nascita  e  ne  da'  segnalazione al procuratore della
Repubblica.
   2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di
cui  all'articolo  30,  commi  2  e  3,  o non indichi le ragioni del
ritardo,  la  dichiarazione  di  nascita puo' essere ricevuta solo in
forza  di  decreto  dato  con il procedimento della rettificazione. A
tale  fine  l'ufficiale  dello  stato civile informa senza indugio il
procuratore   della  Repubblica  per  il  promovimento  del  relativo
giudizio.