Art. 33 
                     (Disposizioni sul cognome) 
 
  1. Il figlio legittimato ha il  cognome  del  padre,  ma  egli,  se
maggiore di eta' alla  data  della  legittimazione,  puo'  scegliere,
entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza,  di  mantenere
il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di  aggiungere
o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che  lo  ha
legittimato. 
  2. Uguale facolta' di scelta e' concessa al figlio maggiorenne  che
subisce il cambiamento o la modifica del proprio  cognome  a  seguito
della variazione di quello del genitore da  cui  il  cognome  deriva,
nonche'  al  figlio  naturale  di  ignoti   riconosciuto,   dopo   il
raggiungimento  della  maggiore  eta',  da   uno   dei   genitori   o
contemporaneamente da entrambi. 
  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono  rese  all'ufficiale
dello stato civile del comune di nascita dal figlio  personalmente  o
con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita
del figlio medesimo.