Art. 33 (Disposizioni sul cognome) 1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di eta' alla data della legittimazione, puo' scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. 2. Uguale facolta' di scelta e' concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.