Art. 34 
                 (Limiti all'attribuzione del nome) 
 
   1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente,
di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come  nome,  nomi
ridicoli o vergognosi. 
   2. I  nomi  stranieri  che  sono  imposti  ai  bambini  aventi  la
cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere: J,  K,  X,  Y,  W  e,  dove
possibile, anche con i segni diacritici  propri  dell'alfabeto  della
lingua di origine del nome. 
   3. Ai figli di cui non sono  conosciuti  i  genitori  non  possono
essere imposti  nomi  o  cognomi  che  facciano  intendere  l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti  a  famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in  cui  l'atto  di  nascita  e'
formato. 
   4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione
del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione  delle  indicazioni
del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte  del  divieto,
e, se il dichiarante persiste nella  sua  determinazione,  riceve  la
dichiarazione,  forma  l'atto   di   nascita   e,   informandone   il
dichiarante, ne  da'  immediatamente  notizia  al  procuratore  della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.