Art. 35 (Nome) 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere composto da uno o da piu' elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.