Art. 35 
                               (Nome) 
 
   1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso  e  puo'
essere composto da uno o da piu' elementi onomastici, anche separati,
non superiori a tre. In quest'ultimo caso,  tutti  gli  elementi  del
prenome dovranno essere riportati negli estratti  e  nei  certificati
rilasciati dall'ufficiale dello  stato  civile  e  dall'ufficiale  di
anagrafe.