Art. 36
                       (Indicazioni sul nome)

   1.  Chi  ha  avuto  attribuito  alla  nascita, prima della data di
entrata  in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu'
elementi,  anche  se  separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto
all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  di  nascita l'esatta
indicazione  con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o,
all'uso  fattone,  devono  essere  riportati gli elementi del proprio
nome  negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli
uffici dello stato civile e di anagrafe.
   2.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione  non  e'  soggetta ad
autenticazione  ove  presentata  unitamente  a copia fotostatica, non
autenticata,   di  un  documento  di  identita'  del  sottoscrittore.
L'istanza  e  la copia fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
   3.  La  dichiarazione  medesima e' annotata senza altre formalita'
nell'atto  di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228
 
          Nota all'art. 36:

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge 24
          dicembre  1954,  n.  1228 (Ordinamento delle anagrafi della
          popolazione residente):
             "Art. 6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare
          il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
          annotazioni  all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza
          delle   persone   cui   gli   atti   o  le  annotazioni  si
          riferiscono.".