Art. 37 (Casi particolari) 1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico. 2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente alla nascita.