Art. 37
                         (Casi particolari)

   1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non
e'  vivo,  il  dichiarante  deve  far conoscere se il bambino e' nato
morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono
essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
   2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se
il  bambino  e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli
forma  anche  quello  di morte, se il bambino e' morto posteriormente
alla nascita.