Art. 38 (Ritrovamento di minori abbandonati) 1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne da' immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'eta' apparente ed il sesso del bambino, cosi' come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.