Art. 38 
                (Ritrovamento di minori abbandonati) 
 
   1. Chiunque trova un bambino  abbandonato  deve  affidarlo  ad  un
istituto o ad una casa di cura.  Il  direttore  della  struttura  che
accoglie il bambino  ne  da'  immediata  comunicazione  all'ufficiale
dello stato civile del  comune  dove  e'  avvenuto  il  ritrovamento.
L'ufficiale  dello  stato  civile  iscrive  negli  archivi   di   cui
all'articolo 10 apposito processo verbale  nel  quale  indica  l'eta'
apparente ed il  sesso  del  bambino,  cosi'  come  risultanti  nella
comunicazione a lui pervenuta, ed  impone  un  cognome  ed  un  nome,
informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per  i
minorenni  per  l'espletamento   delle   incombenze   di   rispettiva
competenza.