Art. 39
               (Nascita in viaggio marittimo o aereo)

   1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo
atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
   2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208,
e  210  del  codice  della  navigazione  o, in caso si tratti di navi
militari,  quelle  del relativo regolamento per il servizio di bordo,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
   3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni  degli  articoli 835 e 836 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
 
          Note all'art. 39:

             - Si riporta il testo degli articoli 203, 205, 207, 208,
          210, 835 e 836 del codice della navigazione:
             "Art.  203 (Funzioni di ufficiale dello stato civile). -
          Durante  la navigazione, il comandante della nave marittima
          esercita  le  funzioni  di  ufficiale  dello  stato civile,
          secondo   le   disposizioni  sull'ordinamento  dello  stato
          civile.
             Le  stesse  funzioni il comandante esercita anche quando
          la  nave  trovasi  ancorata in un porto, se sia impossibile
          promuovere  l'intervento  della  competente autorita' nella
          Repubblica, o di quella consolare all'estero.
             Art. 205 (Atti di stato civile compilati a bordo). - Gli
          alti  di  stato  civile compilati a bordo delle navi devono
          essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
             Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione
          degli  atti,  nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi
          sul  ruolo  di  equipaggio,  deve essere fatta menzione nel
          giornale generale e di contabilita'.
             Art.  207 (Consegna degli atti all'autorita' marittima o
          consolare).
             -  Copia  degli  atti  di  stato  civile  e dei processi
          verbali  di scomparizione compilati a bordo deve essere dal
          comandante  della  nave consegnata in duplice esemplare nel
          primo   porto   di   approdo  al  comandante  del  porto  o
          all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari
          in   duplice  esemplare,  delle  relative  annotazioni  nel
          giornale generale.
             Art.  208  (Attribuzioni  delle  autorita'  marittime  e
          consolari).
             Quando  si  tratti  di  nave  non provvista del ruolo di
          equipaggio  e  del  giornale  generale, dei fatti che danno
          luogo  alla  compilazione  degli atti di stato civile e dei
          processi  verbali di scomparizione, il comandante deve fare
          dichiarazione  nel primo porto di approdo al comandante del
          porto o all'autorita' consolare.
             Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
          dichiarazione   del  comandante  e  quella  dei  testimoni,
          inserendo  nel  verbale medesimo le enunciazioni prescritte
          per  la  compilazione  degli  atti  di  stato civile ovvero
          indicando   le  circostanze  della  scomparizione  a  norma
          dell'art. 206.
             Analogamente   procedono   le   autorita'   marittime  e
          consolari  quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa
          compilazione  degli  atti predetti, facendo constare in tal
          caso nel processo verbale i motivi della omissione.
             Art.   210   (Trasmissione  degli  atti  alle  autorita'
          competenti).   -   Le   autorita'   marittime  o  consolari
          trasmettono   alle  autorita',  competenti  a  norma  delle
          disposizioni   sull'ordinamento   dello  stato  civile,  un
          esemplare  delle  copie  degli  atti  di stato civile e dei
          relativi  estratti  del  giornale  generale, consegnati dai
          comandanti  delle  navi; al procuratore della Repubblica un
          esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione
          e dei relativi estratti del giornale generale.
             Analogamente  trasmettono  alle predette autorita' copia
          dei  processi  verbali  compilati  a  norma  degli articoli
          precedenti.
             Art.  835  (Nascite,  morti e scomparizioni da bordo). -
          Delle  nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della
          scomparizione  da  bordo  di  persone,  delle quali non sia
          stato  possibile  ricuperare  il  cadavere,  il  comandante
          dell'aeromobile  deve prendere nota sul giornale di bordo e
          fare  dichiarazione  nel  primo  aeroporto  di  approdo  al
          direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare.
             Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
          dichiarazione   del  comandante  e  quelle  dei  testimoni,
          indicando  le  enunciazioni  prescritte per la compilazione
          dei  relativi  atti di stato civile, o le circostanze della
          scomparizione e le ricerche effettuate.
             Art.   836   (Trasmissione  degli  alti  alle  autorita'
          competenti).   -   L'autorita'   aeronautica   o  consolare
          trasmette  copia  degli  atti  di matrimonio e dei processi
          verbali  relativi  alle dichiarazioni delle nascite e delle
          morti  alle autorita' competenti a norma delle disposizioni
          sull'ordinamento  dello  stato civile; al procuratore della
          Repubblica,   trasmette   copia  dei  processi  verbali  di
          scomparizione.".