Art. 39 (Nascita in viaggio marittimo o aereo) 1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento. 2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento. 3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
Note all'art. 39: - Si riporta il testo degli articoli 203, 205, 207, 208, 210, 835 e 836 del codice della navigazione: "Art. 203 (Funzioni di ufficiale dello stato civile). - Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica, o di quella consolare all'estero. Art. 205 (Atti di stato civile compilati a bordo). - Gli alti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Art. 207 (Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare). - Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale. Art. 208 (Attribuzioni delle autorita' marittime e consolari). Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare. Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'art. 206. Analogamente procedono le autorita' marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione. Art. 210 (Trasmissione degli atti alle autorita' competenti). - Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti. Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e fare dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare. Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Art. 836 (Trasmissione degli alti alle autorita' competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.".