Art. 40
                  (Nascita in viaggio per ferrovia)

   1.  Se  la  nascita  avviene  durante  un viaggio per ferrovia, la
dichiarazione  deve  essere  fatta  al responsabile del convoglio che
redige  un  processo  verbale con le dichiarazioni prescritte per gli
atti  di  nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si
effettua  la  prima  fermata del convoglio. Il capo della stazione lo
trasmette   all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo,  per  la
trascrizione.