Art. 42 
                 (Riconoscimento di figli naturali) 
 
  1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale
dello stato civile deve dimostrare che nulla osta  al  riconoscimento
ai sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con  atto  distinto,
posteriore alla nascita,  e  questa  e'  avvenuta  in  altro  comune,
l'ufficiale  dello  stato  civile  deve  acquisire  direttamente   la
relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 
  2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli  incestuosi,
deve essere prodotta copia del  provvedimento  di  autorizzazione  al
riconoscimento.