Art. 43 (Annotazioni) 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di nascita. 2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata dichiarata la nascita.
Nota all'art. 43: - Per il testo dell'art. 254 del codice civile, vedi la nota all'art. 28.