Art. 43 
                            (Annotazioni) 
 
  1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale,  fatta
a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di
nascita. 
  2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in
cui l'atto e' ricevuto,  l'ufficiale  dello  stato  civile  trasmette
copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto
di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata
dichiarata la nascita. 
 
          Nota all'art. 43: 
 
            - Per il testo dell'art. 254 del codice civile,  vedi  la
          nota all'art. 28.