Art. 45 (Altri casi di riconoscimento) 1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo. 2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento e' ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto. 3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Nota all'art. 45: - Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la nota all'art. 28.