Art. 45 
                   (Altri casi di riconoscimento) 
 
  1. Il riconoscimento del figlio naturale  che  non  ha  compiuto  i
sedici anni non  puo'  essere  ricevuto  dall'ufficiale  dello  stato
civile in mancanza del consenso del genitore che lo  ha  riconosciuto
per primo o della sentenza del tribunale per i  minorenni  che  tiene
luogo del consenso mancante. Il  consenso  puo'  essere  manifestato,
anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello  stato
civile o in un atto pubblico o in un  testamento,  qualunque  sia  la
forma di questo, oppure puo' essere  manifestato  contestualmente  al
riconoscimento medesimo. 
  2. Se il figlio ha compiuto i sedici  anni,  il  riconoscimento  e'
ricevuto dall'ufficiale dello stato civile  ma  non  produce  effetto
senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del  codice
civile e di cio' si  fa  menzione  nell'atto  di  riconoscimento.  Se
l'assenso  e'  manifestato  successivamente,   di   esso   e'   fatta
annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto. 
  3. In  caso  di  riconoscimento  contenuto  in  un  testamento,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  con  riguardo  al
momento in cui si chiede l'annotazione del  riconoscimento  nell'atto
di nascita. 
 
          Nota all'art. 45: 
 
            - Per il testo dell'art. 250 del codice civile,  vedi  la
          nota all'art. 28.