Art. 46 (Adempirnenti d'ufficio) 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione. 2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi. 3. L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse. 4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato gia' annotato il riconoscimento. 5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.
Nota all'art. 46: - Si riporta il testo dell'art. 268 del codice civile; "Art. 268 (Provvedimenti in pendenza del giudizio). - Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio".