Art. 46 
                      (Adempirnenti d'ufficio) 
 
  1. Il pubblico ufficiale  che  ha  ricevuto  una  dichiarazione  di
riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni  successivi,
inviarne  copia  all'ufficiale  dello  stato  civile  competente  per
l'annotazione. 
  2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve
essere trasmessa dal notaio entro venti  giorni  dalla  pubblicazione
del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del
testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di
ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi. 
  3. L'annotazione puo'  essere  chiesta  all'ufficiale  dello  stato
civile da chiunque vi ha interesse. 
  4. Il giudice, nel  caso  previsto  dall'articolo  268  del  codice
civile,   puo'   ordinare   che   sia   sospesa   l'annotazione   del
riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda  di
impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando  vi  e'  stato
gia' annotato il riconoscimento. 
  5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a  tutela,  l'ufficiale
dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine
di  dieci  giorni,  dell'avvenuta  iscrizione   o   annotazione   del
riconoscimento. 
 
          Nota all'art. 46: 
 
            - Si riporta il testo dell'art. 268 del codice civile; 
            "Art. 268 (Provvedimenti in  pendenza  del  giudizio).  -
          Quando e' impugnato  il  riconoscimento,  il  giudice  puo'
          dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga
          opportuni nell'interesse del figlio".