Art. 47 
                      (Adempimenti particolari) 
 
  1.  In  caso  di  riconoscimento  di  un  figlio   naturale,   gia'
riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve
darne  notizia  al  genitore  che  per   primo   ha   effettuato   il
riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.