Art. 48 
             (Impugnazioni dell'atto di riconoscimento) 
 
  1. La sentenza passata in  giudicato  che  accoglie  l'impugnazione
dell'atto di riconoscimento e' comunicata,  a  cura  del  procuratore
della  Repubblica,  o  e'  notificata,  a  cura  degli   interessati,
all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione  nell'atto  di
nascita. 
  2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia  stata
annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata  o
notificata all'ufficiale dello  stato  civile  affinche'  annoti,  di
seguito   alle   precedenti    annotazioni,    anche    il    rigetto
dell'impugnazione. 
  3. La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale,
dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del procuratore
della Repubblica, o e' notificata  dagli  interessati,  all'ufficiale
dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.