Art. 49 
                            (Annotazioni) 
 
   1. Negli atti di nascita si annotano: 
 
a) I provvedimenti di adozione e di revoca; 
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; 
c)  le  comunicazioni  di  apertura  e  di  chiusura  della   tutela,
eccettuati i casi di interdizione legale; 
d) i decreti di  nomina  e  di  revoca  del  tutore  o  del  curatore
   provvisorio  in  pendenza  del  giudizio  di  interdizione  o   di
   inabilitazione; 
e) le sentenze di  interdizione  o  di  inabilitazione  e  quelle  di
revoca; 
f)  gli  atti  di  matrimonio  e  le  sentenze  dalle  quali  risulta
l'esistenza del matrimonio; 
g) le sentenze che pronunciano la  nullita',  lo  scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
h) i provvedimenti della corte di appello previsti  nell'articolo  17
   della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali  si
   pronuncia  l'annullamento  della  trascrizione  di  un  matrimonio
   celebrato dinanzi ad un ministro di culto; 
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita,  la
rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; 
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta  e  quelle
   che, a termini dell'articolo 67 del codice civile,  dichiarano  la
   esistenza delle persone di  cui  era  stata  dichiarata  la  morte
   presunta o ne accertano la morte; 
k) gli atti di riconoscimento di filiazione  naturale,  in  qualunque
forma effettuati; 
l) le domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,  quando  ne  e'
ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; 
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto
di riconoscimento; 
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o  per  provvedimento
del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; 
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; 
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la  modifica  del
nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; 
   quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome 
   relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato 
   il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se 
   maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter  mantenere  il
cognome precedentemente posseduto; 
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; 
r) gli atti di morte; 
s) i provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano  l'atto  gia'
iscritto o trascritto nei registri. 
2. All'annotazione della legittimazione  per  susseguente  matrimonio
   provvede l'ufficiale dello stato  civile  che  ha  proceduto  alla
   celebrazione  del  matrimonio  o  all'annotazione   dell'atto   di
   riconoscimento, quando questo e' successivo al matrimonio,  se  ha
   notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di  "detto
   matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento. 
3. All'annotazione  della  legittimazione   per   provvedimento   del
   giudice, si provvede a richiesta del procuratore della  Repubblica
   o di chiunque vi abbia interesse. 
4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere  richieste,
anche verbalmente, dagli interessati. 
 
          Note all'art. 49:

             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 maggio
          1929,   n.   847   (Disposizioni   per  l'applicazione  del
          Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia,
          nella parte relativa al matrimonio).
             "Art.  17.  La sentenza del tribunale ecclesiastico, che
          pronuncia  la  nullita' del matrimonio, o il provvedimento,
          col  quale  e'  accordata la dispensa dal matrimonio rato e
          non  consumato,  dopo  che  sia  intervenuto il decreto del
          Supremo Tribunale della Segnatura, preveda dall'art. 34 del
          Concordato  dell'11  febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa
          Sede,  sono  presentati  in  forma  autentica alla Corte di
          appello  della  circoscrizione  a cui appartiene il comune,
          presso  il  quale  fu trascritto l'atto di celebrazione del
          matrimonio.
             La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera
          di   consiglio,   rende   esecutiva   la   sentenza   o  il
          provvedimento  di dispensa dal matrimonio celebrato davanti
          un  ministro  del culto cattolico e trascritto nel registro
          dello  stato  civile  e  ne ordina la annotazione a margine
          dell'atto di matrimonio.",

             - Si riporta il testo dell'art. 67 del codice civile:

             "Art.  67  (Dichiarazione  di  esistenza  o accertamento
          della  morte) - La dichiarazione di esistenza della persona
          di   cui   e'   stata   dichiarata   la  morte  presunta  e
          l'accertamento  della  morte possono essere sempre fatti su
          richiesta   del   pubblico   ministero   o   di   qualunque
          interessato,  in contraddittorio di tutti coloro che furono
          parti   nel   giudizio   in  cui  fu  dichiarata  la  morte
          presunta.".