Art. 40. 
     Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli 
  1. Gli scambi di bestiame da  riproduzione,  nonche'  di  materiale
seminale  e  di  embrioni  avvengono  nel  rispetto   dei   requisiti
genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. 
  2.  Le  importazioni  di  bestiame  da  riproduzione,  nonche'   di
materiale seminale e di embrioni originari  o  provenienti  da  paesi
terzi  avvengono  nel   rispetto   dei   requisiti   genealogici   ed
attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a  condizione  che
gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati  a  tenere
il libro genealogico o un registro  anagrafico  di  specie  o  razza,
risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione  europea.
I paesi terzi esportatori devono comunque  assicurare  condizioni  di
reciprocita' agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli  ed
embrioni originari dei paesi dell'Unione europea. 
  3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da
riproduzione,  paesi  e  organismi  ufficiali  che  tengono  i  libri
genealogici autorizzati e documentazione necessaria per  importazione
ed esportazione, si applicano le disposizioni  previste  del  decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97,
e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti  uffici
doganali e' esercitato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati  dalle
regioni. 
  5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie
per le quali opera, devono conservare,  anche  per  conto  terzi,  il
materiale seminale congelato e di embrioni  congelati  di  origine  o
provenienza  dall'Unione  europea  o  da  paesi  terzi,  dal  momento
dell'arrivo   in   Italia   e   per   il   solo   tempo    necessario
all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui  all'articolo
37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili. 
 
          Nota all'art. 40:
              - Il  decreto  ministeriale  n. 97 dell'11 gennaio 1988
          (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  29 marzo 1988) reca:
          "Norme  per l'importazione e l'esportazione del bestiame da
          riproduzione  di  razza pura nonche' dal materiale seminale
          ed  ovuli  fecondati  provenienti  parimenti da bestiame da
          riproduzione di razza pura".