Art. 40. Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli 1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. 2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocita' agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea. 3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche e integrazioni. 4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni. 5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.
Nota all'art. 40: - Il decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1988) reca: "Norme per l'importazione e l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonche' dal materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti da bestiame da riproduzione di razza pura".