Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative) 1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento"; b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2001. 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. 4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA"; b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza"; c) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti". 5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco". 6. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile". 8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici". 10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati. 11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione". 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto". 13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".
Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli l ed 8 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986, cosi' come modificato dal presente articolo: "Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7%. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%. Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: 3%. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%. Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%. Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comminuta' montane: L. 250.000. Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L. 250.000. Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000. NOTE: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformati a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove gai sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico. II-bis) - 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivati ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivati il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 88, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivati e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivati e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.". Artt. 2. -7. (Omissis). Art. 8. - 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti:............. le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti; b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: .............3%; c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: .............. 1%; d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: ...................... L. 250.000; e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: ...........lire 250.000; f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: ........................................................... .............................L. 250.000; g) di omologazione: ............................................L. 250.000. 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento. Note I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. l della tariffa. Artt. 9.- 11-bis. (Omissis).". Si riporta il testo della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante: "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3, cosi' come modificato dal presente articolo. Allegato B Tabella Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto 1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. 2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni. 3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato. 4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto. 5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. 7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo. Art 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. 9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione. 10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi. 11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso. 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilita'; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei proce-dimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provve-dimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze. 13. Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti. 14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. 15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del trattato CEE. 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati. 17. Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati. 18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti. 19. Atti costitutivi e modificativi delle societa' di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti. 20. (Articolo abrogato). 21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia. 22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione. 23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti. 24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti. 25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti. 26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato. 27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere. 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, gia' citata nelle note all'art. 4, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto art. 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a rienuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco. 2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. 3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato; b) nell'art. 2: 1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma"; 2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento". 5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a L. 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. 6. (Abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gia' citata nelle note all'art. 31 della presente legge: "Art. 37 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: (omissis); b) all'art. 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: (omissis); c) all'art. 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: (omissis); d) all'art. 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e' sostituito dal seguente: (omissis); e) all'art. 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis). 2. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: (omissis); b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gia' citata nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento dei contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. (Comma abrogato). 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129: "Art. 45. - Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli istituti per il sostentamento del clero.". - Si riporta il testo dell'art. 8 della Costituzione: "Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.". - Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gia' citato nelle note all'art. 6, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 54 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. 2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate. 3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli. 3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e' gia' citato nelle note all'art. 32 della presente legge.