Art. 33.

(Disposizioni  in  materia  di  imposta  di  registro e altre imposte
                indirette e disposizioni agevolative)

   1.  All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131,
relativo    agli   atti   dell'autorita'   giudiziaria   soggetti   a
registrazione   in   termine   fisso,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali  che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi
i  decreti  ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di
somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";
   b)  nella  nota  II)  le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)"
sono  sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 1 -bis".
   2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano a decorrere dal 1
marzo 2001.
   3.  I  trasferimenti  di  beni  immobili  in aree soggette a piani
urbanistici   particolareggiati,   comunque  denominati  regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti
all'imposta  di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e
catastali   in   misura   fissa,  a  condizione  che  l'utilizzazione
edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
   4.  Alla  Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante  gli  atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  7,  primo  comma,  le parole: "ricevute ed altri
documenti  relativi  a  conti correnti postali" sono sostituite dalle
seguenti:   "ricevute,   quietanze   ed   altri   documenti   recanti
addebitamenti  o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle
banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA";
   b)  dopo  l'articolo  8  e'  inserito  il  seguente:  "Art. 8-bis.
Certificati   anagrafici   richiesti   dalle  societa'  sportive,  su
disposizione  delle  rispettive federazioni e di enti ed associazioni
di promozione sportiva di appartenenza";
   c)  dopo  l'articolo  13  e'  inserito  il seguente: "Art. 13-bis.
Contrassegno  invalidi,  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 381 del
regolamento  di  esecuzione  del nuovo codice della strada, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
a  soggetti  la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti".
   5.  All'articolo  25  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, come
modificato  dall'articolo  37  della  legge 21 novembre 2000, n. 342,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle
associazioni proloco".
   6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001 la Croce Rossa Italiana e'
esonerata  dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per
tutte  le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario.  Per  la  Croce Rossa Italiana sono altresi' autorizzati i
collegamenti  esercitati  alla  data  del  31  dicembre 2000, che non
risultino  incompatibili  con impianti di telecomunicazione esistenti
appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
   7.  All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "nonche'  i  procedimenti di
rettificazione  di  stato  civile, di cui all'articolo 454 del codice
civile".
   8.  Il  comma  10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' abrogato.
   9.  All'articolo  9,  comma  11,  secondo  periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente:
"dodici".
   10.  L'articolo  45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia
di  imposta  comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, si
interpreta   nel   senso   che   le   relative  disposizioni  trovano
applicazione  anche  con  riferimento agli immobili appartenenti agli
enti  rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita'
giuridica,  nonche'  agli  enti  religiosi  riconosciuti in base alle
leggi   attuative   delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo  8  della  Costituzione.  Non  si  fa  comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
   11.  All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:  "In  caso  di  fusione  tra  societa'  esercenti
attivita'  di  locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le  trascrizioni  gia' esistenti al pubblico registro automobilistico
relative  ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione".
   12.  Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1
della  tariffa,  parte  I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive
modificazioni,   le   parole:  "entro  un  anno  dall'acquisto"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".
   13.  All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  come  sostituito dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  I  soggetti  che  hanno  optato  ai  sensi della legge 16
dicembre  1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale
di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  per  le  attivita'  di  intrattenimento  a favore dei soci sono
esonerati  dall'obbligo  di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo".
 
          Note all'art. 33:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli l  ed 8 della
          tariffa,  parte I, allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, recante: "Approvazione
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1986, cosi' come
          modificato dal presente articolo:
              "Tariffa
              Parte  I  -  Atti  soggetti  a registrazione in termine
          fisso
              1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni  immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
          diritti   reali   immobiliari  di  godimento,  compresi  la
          rinuncia  pura  e  semplice agli stessi, i provvedimenti di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'  e  i trasferimenti
          coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%.
              Se   l'atto   ha   ad  oggetto  fabbricati  e  relative
          pertinenze: 7%.
              Se  il  trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti diversi dagli
          imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni
          o  societa'  cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
          legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.
              Se   il   trasferimento  ha  per  oggetto  immobili  di
          interesse  storico,  artistico e archeologico soggetti alla
          legge  1 giugno  1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non
          venga   meno  agli  obblighi  della  loro  conservazione  e
          protezione: 3%.
              Se  il  trasferimento ha per oggetto case di abitazione
          non  di  lusso  secondo  i  criteri  di  cui al decreto del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  2 agosto  1969, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218 del 27 agosto 1969, ove
          ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%.
              Se  il  trasferimento  avente  per oggetto fabbricati o
          porzioni  di  fabbricato  e' esente dall'imposta sul valore
          aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  10, primo comma, numero
          8-bis),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di
          imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          dell'attivita'  esercitata la rivendita di beni immobili, a
          condizione  che nell'atto l'acquirente dichiari che intende
          trasferirli entro tre anni: 1%.
              Se  il  trasferimento  avviene  a  favore  dello Stato,
          ovvero  a  favore  di enti pubblici territoriali o consorzi
          costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
          comminuta' montane: L. 250.000.
              Se  il  trasferimento  ha  per oggetto immobili situati
          all'estero  o  diritti  reali  di  godimento  sugli stessi:
          L. 250.000.
              Se  il trasferimento avviene a favore di organizzazione
          non  lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le
          condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000.
          NOTE:
              I)  Per  gli  atti traslativi stipulati da imprenditori
          agricoli  a  titolo principale o da associazioni o societa'
          cooperative  di  cui  agli  articoli  12  e  13 della legge
          9 maggio   1975,   n.   153,   ai   fini  dell'applicazione
          dell'aliquota  dell'8  per cento l'acquirente deve produrre
          al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
          sussistenza  dei  requisiti in conformati a quanto disposto
          dall'art.   12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153.  Il
          beneficio  predetto  e' esteso altresi' agli acquirenti che
          dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
          sopra  indicati requisiti e che entro il triennio producano
          la  stessa  certificazione; qualora al termine del triennio
          non   sia   stata  prodotta  la  documentazione  prescritta
          l'ufficio  del  registro  competente  provvede  al recupero
          della differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso
          di  destinazione  dei terreni, e delle relative pertinenze,
          diversa  dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal
          trasferimento.  Il  mutamento  di  destinazione deve essere
          comunicato   entro   un   anno   all'ufficio  del  registro
          competente.  In  caso  di  omessa  denuncia  si applica una
          soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in
          dipendenza  del  mutamento  della destinazione. Nei casi in
          cui si procede al recupero della differenza di imposta sono
          dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
          del  testo  unico, con decorrenza dal momento del pagamento
          della  imposta  principale  ovvero, in caso di mutamento di
          destinazione, da tale ultimo momento.
              II)  Ai  fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
          cento la parte acquirente:
                a) ove  gai  sussista il vincolo previsto dalla legge
          1 giugno  1939,  n.  1089, per i beni culturali dichiarati,
          deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto  gli  estremi del
          vincolo   stesso  in  base  alle  risultanze  dei  registri
          immobiliari;
                b) qualora  il  vincolo  non sia stato ancora imposto
          deve  presentare,  contestualmente  all'atto da registrare,
          una  attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i
          beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
          la   procedura  di  sottoposizione  dei  beni  al  vincolo.
          L'agevolazione e revocata nel caso in cui, entro il termine
          di   due   anni  decorrente  dalla  data  di  registrazione
          dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
          del bene al vincolo.
              Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  sono rilasciate dal competente organo della
          regione  siciliana  e  delle  province autonome di Trento e
          Bolzano.
              L'acquirente   decade   altresi'  dal  beneficio  della
          riduzione  d'imposta  qualora  i beni vengano in tutto o in
          parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
          della  loro  conservazione e protezione, ovvero nel caso di
          mutamento    di    destinazione    senza    la   preventiva
          autorizzazione  dell'amministrazione per i beni culturali e
          ambientali,  o  di  mancato  assolvimento degli obblighi di
          legge  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
          dello  Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
          beni  culturali  e  ambientali  da' immediata comunicazione
          all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
          decadenza.  In  tal  caso,  oltre  alla normale imposta, e'
          dovuta   una   soprattassa   pari   al   trenta  per  cento
          dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
          comma  4  dell'art.  55  del  testo  unico.  Dalla  data di
          ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il
          termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
              II-bis)  -  1.  Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
          del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
          proprieta'  di  case di abitazione non di lusso e agli atti
          traslativi    o    costitutivi   della   nuda   proprieta',
          dell'usufrutto,  dell'uso  e  dell'abitazione relativi alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
                a) che  l'immobile  sia  ubicato  nel  territorio del
          comune  in  cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
          mesi  dall'acquisto  la propria residenza o, se diverso, in
          quello  in  cui  l'acquirente  svolge  la  propria attivati
          ovvero,  se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
          quello  in cui ha sede o esercita l'attivati il soggetto da
          cui  dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente sia
          cittadino  italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
          acquisito  come  prima  casa  sul  territorio  italiano. La
          dichiarazione  di  voler  stabilire la residenza nel comune
          ove  e'  ubicato  l'immobile acquistato deve essere resa, a
          pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
                b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
          dei  diritti  di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
          altra  casa  di abitazione nel territorio del comune in cui
          e' situato l'immobile da acquistare;
                c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
          non  essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
          comunione  legale  su  tutto  il  territorio  nazionale dei
          diritti  di  proprieta',  usufrutto, uso, abitazione e nuda
          proprieta'  su  altra  casa  di abitazione acquistata dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente  articolo  ovvero  di  cui  all'art. 1 della legge
          22 aprile  1982,  n.  168,  all'art.  2  del  decreto-legge
          7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  5 aprile  1985,  n. 118, all'art. 3, comma 2,
          della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e
          3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,
          n.  237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3,
          del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi
          2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 88, all'art.
          1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
          all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
          16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 marzo
          1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
          n.   155,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1993, n. 243.
              2.  In  caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto  le  dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
          del  comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui si
          realizza  l'effetto  traslativo  possono essere effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare.
              3.  Le  agevolazioni  di cui al comma 1, sussistendo le
          condizioni  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,   delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui  alla
          lettera    a).   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,
          limitatamente  ad  una  per  ciascuna  categoria, le unita'
          immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie
          catastali  C/2,  C/6  e C/7, che siano destinate a servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
              4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del  decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
          acquisto,  sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
          catastale  nella  misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
          pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
          cessioni   soggette   all'imposta   sul   valore  aggiunto,
          l'ufficio  del  registro presso cui sono stati registrati i
          relativi   atti   deve   recuperare   nei  confronti  degli
          acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta
          calcolata  in  base  all'aliquota applicabile in assenza di
          agevolazioni    e   quella   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  agevolata  aumentata  del 30 per cento. Sono
          dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
          del  presente  testo unico. Le predette disposizioni non si
          applicano  nel  caso  in cui il contribuente, entro un anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui  al  presente  articolo,  proceda all'acquisto di altro
          immobile da adibire a propria abitazione principale.
              II-ter).  Ove non si realizzi la condizione, alla quale
          e'  subordinata  l'applicazione  dell'aliquota  dell'1  per
          cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di
          registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute nella misura
          ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per
          cento  oltre  agli  interessi  di  mora  di  cui al comma 4
          dell'art.  55  del presente testo unico. Dalla scadenza del
          triennio  decorre  il termine per il recupero delle imposte
          ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
              II-quater).   A   condizione   che  la  ONLUS  dichiari
          nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
          svolgimento   della   propria   attivati   e  che  realizzi
          l'effettivo  utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
          In  caso  di  dichiarazione  mendace o di mancata effettiva
          utilizzazione  per lo svolgimento della propria attivati e'
          dovuta   l'imposta   nella  misura  ordinaria  nonche'  una
          sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento della stessa
          imposta.".
              Artt. 2. -7. (Omissis).
              Art.  8. - 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria
          e   speciale   in   materia   di  controversie  civili  che
          definiscono,  anche  parzialmente,  il giudizio, compresi i
          decreti    ingiuntivi   esecutivi,   i   provvedimenti   di
          aggiudicazione  e  quelli di assegnazione, anche in sede di
          scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci
          nello  Stato  sentenze  straniere  e  i  provvedimenti  che
          dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
                a) recanti  trasferimento  o  costituzione di diritti
          reali  su  beni  immobili  o su unita' da diporto ovvero su
          altri   beni  e  diritti:.............  le  stesse  imposte
          stabilite per i corrispondenti atti;
                b) recanti  condanna  al pagamento di somme o valori,
          ad  altre  prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi
          natura: .............3%;
                c) di    accertamento    di   diritti   a   contenuto
          patrimoniale: .............. 1%;
                d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento
          di diritti a contenuto patrimoniale: ......................
          L. 250.000;
                e) che   dichiarano   la   nullita'   o   pronunciano
          l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla
          restituzione  di  denaro  o  beni,  o  la risoluzione di un
          contratto: ...........lire 250.000;
                f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione
          degli  effetti  civili  del  matrimonio  o  la  separazione
          personale,  ancorche'  recanti  condanne  al  pagamento  di
          assegni  o  attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti
          parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne
          o                                             attribuzioni:
          ...........................................................
          .............................L. 250.000;
                g) di                                   omologazione:
          ............................................L. 250.000.
              1-bis.  Atti  del  Consiglio  di  Stato e dei tribunali
          amministrativi    regionali    che    definiscono,    anche
          parzialmente,  il  giudizio,  compresi i decreti ingiuntivi
          esecutivi,  che  recano  condanna  al pagamento di somme di
          danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento.
          Note
                I)  I  decreti  ingiuntivi  emessi in sostituzione di
          quelli  divenuti  inefficaci  ai  sensi  dell'art.  644 del
          codice  di  procedura  civile  sono soggetti all'imposta in
          misura fissa.
                II)  Gli  atti  di  cui  al comma 1, lettera b), e al
          comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per
          la  parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o
          prestazioni  soggette  all'imposta  sul  valore aggiunto ai
          sensi dell'art. 40 del testo unico.
              II-bis)  I  provvedimenti  che accertano l'acquisto per
          usucapione  della  proprieta' di beni immobili o di diritti
          reali   di   godimento  sui  beni  medesimi  sono  soggetti
          all'imposta  secondo  le  disposizioni  dell'art.  l  della
          tariffa.
              Artt. 9.- 11-bis. (Omissis).".
              Si riporta il testo della tabella di cui all'allegato B
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 642, recante: "Disciplina dell'imposta di bollo",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, supplemento ordinario, n. 3, cosi' come modificato dal
          presente articolo.
                                  Allegato B
                                    Tabella
          Atti,  documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in
                                 modo assoluto
              1.  Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti
          riguardanti  la  formazione  delle liste elettorali, atti e
          documenti  relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
          alla   loro   tutela   sia   in   sede  amministrativa  che
          giurisdizionale.
              2.  Elenchi  e  ruoli concernenti l'ufficio del giudice
          popolare,  la  leva militare ed altre prestazioni personali
          verso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province  ed i comuni,
          nonche'  tutte  le documentazioni e domande che attengono a
          tali prestazioni e le relative opposizioni.
              3.  Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in
          materia  penale,  di  pubblica  sicurezza  e  disciplinare,
          esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa
          e  comprese  le  istanze  e  denunce  di  parte  dirette  a
          promuovere   l'esercizio   dell'azione  penale  e  relative
          certificazioni.    Documenti    prodotti    nei    medesimi
          procedimenti  dal  pubblico  ministero  e  dall'imputato  o
          incolpato.
              4.  Estratti  e  copie  di  qualsiasi  atto e documento
          richiesti  nell'interesse  dello Stato dai pubblici uffici,
          quando  non  ricorre  l'ipotesi  prevista  dall'art. 17 del
          presente decreto.
              5.  Atti  e  copie  del  procedimento di accertamento e
          riscossione  di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,
          atti,  documenti e copie presentati ai competenti uffici ai
          fini   dell'applicazione   delle   leggi   tributarie,  con
          esclusione  di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi
          del contribuente.
              Verbali,  decisioni  e relative copie delle commissioni
          tributarie  nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle
          istanze  e  degli  altri  atti  del procedimento depositati
          presso di esse.
              Repertori,  libri, registri ed elenchi prescritti dalle
          leggi  tributarie  ad  esclusione  dei repertori tenuti dai
          notai.
              Atti  e copie relativi al procedimento esecutivo per la
          riscossione  dei  tributi,  dei  contributi e delle entrate
          extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province,
          dei  comuni  e  delle istituzioni pubbliche di beneficenza,
          dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi
          ente  autorizzato  per  legge ad avvalersi dell'opera degli
          esattori  e  dei  ricevitori  con  le  forme ed i privilegi
          stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
              Istanze  di  rimborso e di sospensione del pagamento di
          qualsiasi  tributo, nonche' documenti allegati alle istanze
          medesime.
              Delegazioni  di  pagamento  e  atti  di  delega  di cui
          all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
              6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e
          20  della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
          di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
              Per   i   suddetti  documenti  sui  quali  non  risulta
          evidenziata  l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'
          applicabile   a   condizione   che  gli  stessi  contengano
          l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione
          al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
          imposta sul valore aggiunto.
              7.   Titoli  di  debito  pubblico,  buoni  del  tesoro,
          certificati   speciali   di   credito   ed   altri   titoli
          obbligazionari  emessi  dallo  Stato,  nonche'  le relative
          quietanze;  libretti postali di risparmio, vaglia postali e
          relative  quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti
          recanti  addebitamenti  o  accreditamenti  formati,  emessi
          ovvero  ricevuti  dalle  banche  nonche' dagli uffici della
          societa'  Poste  Italiane  SpA  non soggetti all'imposta di
          bollo  sostitutiva  di  cui  all'articolo  13, comma 2-bis,
          della  tariffa  annessa  al  presente  decreto; estratti di
          conti  correnti  postali intestati ad amministrazioni dello
          Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi;
          domande per operazioni comunque relative al debito pubblico
          e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure
          speciali  per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
          nominativi  di  risparmio;  polizze  e  ricevute  di  pegno
          rilasciate  dai  monti  di  credito  su  pegno, dai monti o
          societa'  di  soccorso e dalle casse di risparmio; libretti
          di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche
          se rilasciate separatamente.
              Azioni,  titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri
          titoli  negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di
          tali  titoli,  qualunque sia il loro emittente compresi gli
          atti  necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione
          in  borsa,  la  messa  in circolazione o la negoziazione di
          detti titoli.
              Quietanze  per  il rimborso dei titoli, buoni, azioni e
          quote  di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento
          di   contributi   o   quote   associative  ad  associazioni
          politiche,    sindacali    e   di   categoria,   religiose,
          assistenziali, culturali e sportive.
              8.   Copie,  estratti,  certificati,  dichiarazioni  ed
          attestazioni  di  qualsiasi genere rilasciati da autorita',
          pubblici  uffici  e  ministri  di  culto  nell'interesse di
          persone  non  abbienti  e  domande  dirette  ad ottenere il
          rilascio dei medesimi.
              Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e'
          necessario  esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto,
          il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita'
          di   pubblica   sicurezza  comprovante  la  iscrizione  del
          richiedente  nell'elenco  previsto dall'art. 15 del decreto
          legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
              Domande   per   il   conseguimento  di  sussidi  o  per
          l'ammissione   in   istituti   di  beneficenza  e  relativi
          documenti.
              Quietanze  relative ad oblazioni a scopo di beneficenza
          a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
              Art   8-bis.  Certificati  anagrafici  richiesti  dalle
          societa'   sportive,   su   disposizione  delle  rispettive
          federazioni   e  di  enti  ed  associazioni  di  promozione
          sportiva di appartenenza.
              9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali
          obbligatorie   e   di   assegni   familiari,  ricevute  dei
          contributi   nonche'   atti   e   documenti  relativi  alla
          liquidazione   e  al  pagamento  di  indennita'  e  rendite
          concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base
          a leggi straniere.
              Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per
          la  liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di
          reversibilita',   degli   assegni  e  delle  indennita'  di
          liquidazione  e  di buonuscita o comunque di cessazione del
          rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
              Domande  e  relativa  documentazione  per  l'iscrizione
          nelle  liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e
          della massima occupazione.
              10.  Certificati  concernenti  gli  accertamenti che le
          leggi  sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,
          ai  veterinari  ed  alle levatrici, quando tali certificati
          sono  richiesti  nell'esclusivo  interesse  della  pubblica
          igiene e profilassi.
              11.   Atti  e  documenti  necessari  per  l'ammissione,
          frequenza  ed  esami nella scuola dell'obbligo ed in quella
          materna  nonche'  negli  asili  nido;  pagelle, attestati e
          diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
              Domande  e  documenti  per il conseguimento di borse di
          studio  e  di  presalari  e  relative quietanze nonche' per
          ottenere  l'esonero  totale  o parziale dal pagamento delle
          tasse scolastiche.
              Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
          dispensa,  all'esonero  o  alla frequenza dell'insegnamento
          religioso.
              12.  Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla
          Corte costituzionale.
              Atti,   documenti   e  provvedimenti  dei  procedimenti
          giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
                1)  in  materia di assicurazioni sociali obbligatorie
          ed assegni familiari;
                2)  individuali  di  lavoro o concernenti rapporti di
          pubblico impiego;
                3)    in   materia   di   pensioni   dirette   o   di
          riversibilita';
                4)  in  materia  di equo canone delle locazioni degli
          immobili urbani.
              Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti
          agli  uffici  del  lavoro  e  della  massima  occupazione o
          previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
              Atti  e  documenti  relativi all'esecuzione immobiliare
          nei  proce-dimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo
          comma  e  dei  provve-dimenti  di  cui  al  terzo comma del
          presente articolo.
              Atti   e  provvedimenti  dei  procedimenti  innanzi  al
          conciliatore,   compreso   il   mandato  speciale  a  farsi
          rappresentare ed escluse le sentenze.
              13.  Atti  della  procedura  della  tutela dei minori e
          degli  interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e
          quello  finale,  le istanze di autorizzazione ed i relativi
          provvedimenti,  con  esclusione  degli atti e dei contratti
          compiuti   dal   tutore  in  rappresentanza  del  minore  o
          dell'interdetto;  atti,  scritti  e  documenti  relativi al
          procedimento   di   adozione  speciale  e  di  affidamento,
          all'assistenza  ed alla affiliazione dei minori di cui agli
          articoli   400  e  seguenti  del  codice  civile;  atti  di
          riconoscimento  di  figli  naturali  da  parte  di  persone
          iscritte   nell'elenco   di   cui   all'art.   15,  decreto
          legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
              Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
          dell'art.  381  del  regolamento  di  esecuzione  del nuovo
          codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, a soggetti la
          cui  invalidita'  comporta  ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti.
              14.  Domande  per  ottenere certificati ed altri atti e
          documenti  esenti  da  imposta  di  bollo;  domande  per il
          rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di
          stato  civile;  domande  e  certificati  di  nascita per il
          rilascio del certificato del casellario giudiziario.
              Dichiarazioni   sostitutive   delle   certificazioni  e
          dell'atto  di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4
          della   legge   4 gennaio   1968,   n.   15,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              15.  Bollette  ed  altri  documenti  doganali  di  ogni
          specie, certificati di origine.
              Atti,  documenti  e  registri  relativi al movimento di
          valute a qualsiasi titolo.
              Fatture  emesse  in relazione ad esportazioni di merci,
          fatture  pro-forma  e copie di fatture che devono allegarsi
          per    ottenere    il    benestare    all'esportazione    e
          all'importazione    di    merci,   domande   dirette   alla
          restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
              Ricevute  delle  somme  affidate  da  enti e imprese ai
          propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,
          nonche'   agli   spedizionieri,   per  spese  da  sostenere
          nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
              Domande   di  autorizzazione  d'importazione  ai  sensi
          dell'art. 115 del trattato CEE.
              16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni
          dello  Stato,  regioni,  province,  comuni, loro consorzi e
          associazioni,  nonche' comunita' montane sempreche' vengano
          tra loro scambiati.
              17.  Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri
          di  culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato
          civile;   dichiarazioni   e   processi   verbali  trasmessi
          all'ufficio  dello stato civile per comunicare la nascita o
          la   morte   di   persone  o  il  rinvenimento  di  bambini
          abbandonati.
              18.  Passaporti  e  documenti  equipollenti;  carte  di
          identita' e documenti equipollenti.
              Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo
          dei passaporti:
                a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle
          norme  sulle  emigrazioni, che si recano all'estero a scopo
          di lavoro e per le loro famiglie;
                b) per  gli  italiani  all'estero  che  fruiscono  di
          rimpatrio  consolare  o  rientrino  per  prestare  servizio
          militare;
                c) per  i  ministri  del  culto e religiosi che siano
          missionari;
                d) per gli indigenti.
              19.  Atti  costitutivi e modificativi delle societa' di
          mutuo   soccorso,   cooperative   e  loro  consorzi,  delle
          associazioni   agrarie   di   mutua  assicurazione  e  loro
          federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di
          tali enti.
              20. (Articolo abrogato).
              21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati
          alla  formazione  o  all'arrotondamento delle proprieta' di
          imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione
          dei  canoni  enfiteutici  e  delle  rendite  e  prestazioni
          perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
              Domande,  certificazioni, attestazioni, documenti, note
          di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
              21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la
          concessione  di  aiuti  comunitari  e  nazionali al settore
          agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al
          regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1928, n.
          1760,  ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in
          materia.
              22.   Atti  e  documenti  relativi  alla  procedura  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita' promossa
          dalle  amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici,
          compresi  quelli  occorrenti  per  la  valutazione o per il
          pagamento dell'indennita' di espropriazione.
              23.  Testamenti  di qualunque forma redatti e schede di
          testamenti segreti.
              24.  Biglietti  ed abbonamenti per trasporto di persone
          nonche'  domande  e  documenti  comunque  occorrenti per il
          rilascio di detti abbonamenti.
              25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
          collettivi,  contratti  di  locazione  di fondi rustici, di
          colonia  parziaria  e  di  soccida di qualsiasi specie e in
          qualunque  forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
          2161  del  codice  civile e documenti consimili concernenti
          rapporti   di   lavoro   agricolo   anche   se   contenenti
          l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
              26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,
          premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative
          a rapporti di lavoro subordinato.
              27.  Conti  delle  gestioni  degli  agenti dello Stato,
          delle   regioni,   province,   comuni  e  relative  aziende
          autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse
          delle  dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti
          della riscossione di tributi in genere.
              27-bis.  Atti,  documenti,  istanze, contratti, nonche'
          copie    anche    se    dichiarate    conformi,    estratti
          certificazioni,   dichiarazioni  e  attestazioni  poste  in
          essere  o  richiesti  da  organizzazioni  non  lucrative di
          utilita' sociale (ONLUS).
              27-ter.  Atti  costitutivi,  statuti ed ogni altro atto
          necessario  per  l'adempimento  di obblighi dei movimenti o
          partiti  politici,  derivanti da disposizioni legislative o
          regolamentari.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  della  legge
          13 maggio  1999, n. 133, gia' citata nelle note all'art. 4,
          cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.   25   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          associazioni  sportive  dilettantistiche). - 1. Sulla parte
          imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera
          m),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
          redditi  diversi,  le societa' e gli enti eroganti operano,
          con  obbligo  di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata
          per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso
          testo   unico,   e  successive  modificazioni,  concernente
          determinazione  dell'imposta, maggiorata  delle addizionali
          di  compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche.  La  ritenuta  e'  a titolo d'imposta per la parte
          imponibile  dei  suddetti  redditi  compresa fino a lire 40
          milioni  ed  e' a titolo di acconto per la parte imponibile
          che   eccede  il  predetto  importo.  Ai  soli  fini  della
          determinazione  delle  aliquote per scaglioni di reddito di
          cui  al  predetto  art. 11 del citato testo unico, la parte
          dell'imponibile  assoggettata  a rienuta a titolo d'imposta
          concorre alla formazione del reddito complessivo.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 2 si applicano
          anche alle associazioni pro-loco.
              2.   Per  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,
          comprese   quelle   non   riconosciute  dal  CONI  o  dalle
          Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti
          di  promozione  sportiva,  che si avvalgono dell'opzione di
          cui  all'art.  1  della  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e
          successive  modificazioni,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito    imponibile,    per    un    numero   di   eventi
          complessivamente  non  superiore  a  due  per anno e per un
          importo  non  superiore al limite annuo complessivo fissato
          con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con  il  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali:
                a) i  proventi  realizzati  dalle  associazioni nello
          svolgimento  di  attivita'  commerciali connesse agli scopi
          istituzionali;
                b) i   proventi   realizzati  per  il  tramite  della
          raccolta   pubblica  di  fondi  effettuata  in  conformita'
          all'art.  108,  comma  2-bis,  lettera  a), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  formazione del
          reddito complessivo.
              3.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a
          quello  in  corso  alla  data del 18 maggio 1999, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398,  recante  disposizioni  tributarie  relative  alle
          associazioni  sportive dilettantistiche, come modificato da
          ultimo   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   10 novembre   1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e'
          elevato a lire 360 milioni.
              4.  Alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e successive
          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative
          alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato;
                b) nell'art. 2:
                  1)  al  comma  3,  le  parole:  "quinto comma" sono
          sostituite dalle seguenti: "sesto comma";
                  2)  al  comma  5,  le  parole:  "6  per cento" sono
          sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
              5.   I   pagamenti   a   favore  di  societa',  enti  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche di cui al presente
          articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
          se  di  importo  superiore  a  L. 1.000.000,  tramite conti
          correnti  bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
          altre  modalita'  idonee  a  consentire all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono  essere  stabilite  con  decreto del Ministro delle
          finanze  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
          disposizione  comporta  la  decadenza dalle agevolazioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre  1991,  n.  398, e successive
          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative
          alle     associazioni    sportive    dilettantistiche,    e
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art. 11 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante
          riforma  delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte  dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e di
          riscossione dei tributi.
              6. (Abrogato).".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  della  legge
          21 novembre  2000,  n. 342, gia' citata nelle note all'art.
          31 della presente legge:
              "Art.   37   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          associazioni  sportive  dilettantistiche).  -  1. Nel testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  13-bis,  comma 1, concernente detrazioni
          per  oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
          (omissis);
                b) all'art.   65,   comma  2,  concernente  oneri  di
          utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la
          seguente: (omissis);
                c) all'art. 81, comma 1, concernente redditi diversi,
          la lettera m) e' sostituita dalla seguente: (omissis);
                d) all'art.   83,   concernente   premi,   vincite  e
          indennita',   il   comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:
          (omissis);
                e) all'art.  91-bis,  comma 1, concernente detrazioni
          di  imposta  per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: (omissis).
              2.  All'art.  25  della  legge  13 maggio 1999, n. 133,
          recante  disposizioni tributarie in materia di associazioni
          sportive   dilettantistiche,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) i  commi  1,  2,  3,  4, 7 e 8 sono sostituiti dai
          seguenti: (omissis);
                b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
              3.  La  legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento
          tributario   dei   proventi   derivanti  dall'esercizio  di
          attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.
              4.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal
          1 gennaio  2000.  Restano  salvi  tutti  gli  atti adottati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge  e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o
          applicazione  di  sanzioni  nei  confronti dei soggetti che
          anteriormente  a  tale  data  hanno  assunto comportamenti,
          ovvero  hanno  corrisposto  o  percepito  le  indennita', i
          rimborsi  o  i compensi, conformemente alle disposizioni di
          cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
          disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
          dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle
          finanze 26 novembre 1999, n. 473.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
          23 dicembre  1999,  n. 488, gia' citata nelle note all'art.
          2, cosi' come modificato dal presente articolo:
              "Art.  9  (Contributo unificato per le spese degli atti
          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia
          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la
          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,
          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale
          giudiziario.
              2.    Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili   e
          amministrativi,  comprese  le  procedure  concorsuali  e di
          volontaria  giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
          grado  di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
          iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
          nella tabella 1 allegata alla presente legge.
              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei
          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
          la  vendita  dei  beni  pignorati,  o  che interviene nella
          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'
          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del
          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla
          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
          dell'art. 91 del codice di procedura civile.
              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento dei contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il
          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di
          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo
          liquidato nella sentenza.
              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo
          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della
          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori
          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'
          della domanda.
              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per
          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di
          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di
          giustizia.
              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
          pagamento del contributo di cui al presente articolo.
              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e
          natura,  nonche'  i procedimenti di rettificazione di stato
          civile, di cui all'art. 454 del codice civile.
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
              10. (Comma abrogato).
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          dal  1 luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti  a ruolo a
          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere
          prorogato,  per  un  periodo  massimo  di  dodici mesi, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del Ministro della giustizia e del Ministro delle
          finanze,  tenendo conto di oggettive esigenze organizzative
          degli  uffici,  o  di  accertate  difficolta'  dei soggetti
          interessati  per gli adempimenti posti a loro carico. Per i
          procedimenti  gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero
          all'eventuale  nuovo  termine  fissato ai sensi del secondo
          periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle  disposizioni del
          presente  articolo versando l'importo del contributo di cui
          alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo
          al  rimborso  o  alla  ripetizione  di quanto gia' pagato a
          titolo  di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo
          e di diritti di cancelleria.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero  cattolico in servizio nelle diocesi", pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  3 giugno
          1985, n. 129:
              "Art.  45.  -  Le  disposizioni  vigenti  in materia di
          imposta  comunale  sull'incremento di valore degli immobili
          appartenenti  ai  benefici  ecclesiastici si applicano agli
          immobili  appartenenti  agli  istituti per il sostentamento
          del clero.".
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della Costituzione:
              "Art.   8.   -  Tutte  le  confessioni  religiose  sono
          egualmente libere davanti alla legge.
              Le  confessioni  religiose  diverse da quella cattolica
          hanno  diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
          quanto   non   contrastino   con   l'ordinamento  giuridico
          italiano.
              I  loro  rapporti  con lo Stato sono regolati per legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze.".
              - Per  il  testo  dell'art.  56 del decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n. 446, gia' citato nelle note all'art.
          6,  cosi'  come modificato dal presente articolo, si rinvia
          alle note all'art. 54 della presente legge.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          recante:   "Imposta  sugli  spettacoli",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  11 novembre  1972, n. 292, supplemento
          ordinario   n.   2,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          articolo:
              "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le
          altre  attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e
          gli  altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare
          a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento
          del  prezzo,  un  titolo  di  accesso  rilasciato  mediante
          misuratori  fiscali,  conformi  al  modello  approvato  dal
          Ministero   delle  finanze,  ovvero  mediante  biglietterie
          automatizzate  gia'  in  servizio,  purche'  conformi  alle
          caratteristiche   degli   apparecchi   misuratori   fiscali
          previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
              2.  Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in
          considerazione        di       particolari       condizioni
          dell'intrattenimento  puo'  autorizzare  l'uso  di speciali
          apparecchiature  di  distribuzione  dei  titoli  di accesso
          aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal
          comma  1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori
          delle  apparecchiature  o  dai  titolari  dei  locali  dove
          debbono essere installate.
              3.  I  titoli di accesso possono essere emessi mediante
          sistemi  elettronici  centralizzati gestiti anche da terzi;
          il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione dell'imposta
          relativamente  ai titoli di accesso emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati,   nonche'   per   i   relativi
          controlli.
              3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  nonche'  le  associazioni  di
          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, per le attivita' di
          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati
          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al
          presente articolo.".
              - Il  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 60, e'
          gia' citato nelle note all'art. 32 della presente legge.