Art. 16.
  1. Nell'articolo  275  del  codice  di  procedura  penale,  dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Nel  disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in
carcere  il  giudice  tiene  conto  dell'efficacia, in relazione alla
natura  e  al  grado  delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto,  delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte
all'imputato.".
  2. Dopo  l'articolo  275 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.   275-bis (Particolari   modalita'   di  controllo). - 1. Nel
disporre  la  misura  degli arresti domiciliari anche in sostituzione
della  custodia  cautelare  in  carcere,  il  giudice,  se lo ritiene
necessario  in  relazione  alla  natura  e  al  grado  delle esigenze
cautelari  da  soddisfare  nel  caso concreto, prescrive procedure di
controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti tecnici,
quando  ne  abbia  accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria.   Con   lo   stesso  provvedimento  il  giudice  prevede
l'applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
qualora  l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
strumenti anzidetti.
  2. L'imputato  accetta  i mezzi e gli strumenti di controllo di cui
al  comma 1  ovvero  nega  il  consenso all'applicazione di essi, con
dichiarazione  espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire  l'ordinanza  che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al pubblico
ministero,   insieme  con  il  verbale  previsto  dall'articolo  293,
comma 1.
  3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti
di   cui   al   comma 1  e'  tenuto  ad  agevolare  le  procedure  di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".
  3. Dopo  il  comma  1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura
penale e' aggiunto e' il seguente:
  "1-ter. In  deroga  a  quanto  previsto  nel  comma 1,  in  caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il  divieto  di  non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo  di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e
la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. Non  possono  essere concessi gli arresti domiciliari a chi
ha  posto  in  essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385
del  codice  penale  nei  cinque anni antecedenti al fatto per cui si
procede.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  275 del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dal  decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  275  (Criteri  di scelta delle misure). - 1. Nel
          disporre  le misure, il giudice tiene conto della specifica
          idoneita'  di  ciascuna in relazione alla natura e al grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
              1-bis.  Nel  disporre  le misure diverse dalla custodia
          cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia,
          in   relazione  alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze
          cautelari   da   soddisfare   nel   caso   concreto,  delle
          possibilita'   di   controllo  delle  prescrizioni  imposte
          all'imputato.
              2.  Ogni  misura  deve essere proporzionata all'entita'
          del  fatto  e  alla  sanzione  che  si ritiene possa essere
          irrogata.
              2-bis.   Non  puo'  essere  disposta  la  misura  della
          custodia  cautelare  se  il  giudice  ritiene  che  con  la
          sentenza  possa essere concessa la sospensione condizionale
          della pena.
              3.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta   soltanto   quando   ogni  altra  misura  risulti
          inadeguata.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
          in  ordine  ai  delitti  di cui all'art. 416-bis del codice
          penale  o  ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
          previste  dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo  e'  applicata  la  custodia  cautelare in
          carcere,  salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai quali
          risulti che non sussistono esigenze cautelari.
              4.  Non  puo'  essere disposta la custodia cautelare in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza, quando imputati siano donna incinta
          o  madre  di  prole  di  eta'  inferiore a tre anni con lei
          convivente,  ovvero  padre, qualora la madre sia deceduta o
          assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
          ovvero  persona  che ha superato l'eta' di settanta anni [o
          che  si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non  consentire  adeguate  cure  in  caso  di detenzione in
          carcerei.
              4-bis.  Non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la
          custodia  cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
          affetta   da   AIDS   conclamata   o  da  grave  deficienza
          immunitaria  accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2,
          ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto
          della   quale   le   sue  condizioni  di  salute  risultano
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non  consentire  adeguate  cure  in  caso  di detenzione in
          carcere.
              4-ter.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma  4-bis,  se
          sussistono esigenze cautelari di eccezionali rilevanza e la
          custodia   cautelare   presso  idonee  strutture  sanitarie
          penitenziarie  non  e'  possibile  senza pregiudizio per la
          salute  dell'imputato  o di quella degli altri detenuti, il
          giudice  dispone la misura degli arresti domiciliari presso
          un  luogo  di  cura  o  di  assistenza o di accoglienza. Se
          l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
          deficienza  immunitaria,  gli  arresti  domiciliari possono
          essere  disposti  presso  le  unita'  operative di malattie
          infettive  ospedaliere  ed  universitarie o da altre unita'
          operative   prevalentemente   impegnate   secondo  i  piani
          regionali  nell'assistenza  ai  casi di AIDS, ovvero presso
          una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1,
          comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
              4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
          cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
          sia  stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
          delitti  previsti  dall'art.  380,  relativamente  a  fatti
          commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
          l'imputato  venga condotto in un istituto dotato di reparto
          attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
              4-quinquies.  La custodia cautelare in carcere non puo'
          comunque  essere disposta o mantenuta quando la malattia si
          trova  in  una  fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
          secondo    le   certificazioni   del   servizio   sanitario
          penitenziario  o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
          terapie curative.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  293, comma 1, del
          codice di procedura penale.
              "1.  Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o
          l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto
          la  custodia  cautelare  consegna  all'imputato  copia  del
          provvedimento  e  lo  avverte della facolta' di nominare un
          difensore  di  fiducia, informa immediatamente il difensore
          di  fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio
          designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le
          operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso
          al   giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  e  al  pubblico
          ministero.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  276  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dal  decreto-legge
          24 novembre  2000,  n.  341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle
          prescrizioni  imposte).  - 1. In caso di trasgressione alle
          prescrizioni  inerenti  a  una misura cautelare, il giudice
          puo'  disporre  la  sostituzione o il cumulo con altra piu'
          grave,  tenuto  conto  dell'entita',  dei  motivi  e  delle
          circostanze   della   violazione.   Quando   si  tratta  di
          trasgressione  alle  prescrizioni  inerenti  a  una  misura
          interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
          cumulo anche con una misura coercitiva.
              1-bis.  Quando  l'imputato si trova nelle condizioni di
          cui  all'art.  275,  comma  4-bis,  e nei suoi confronti e'
          stata  disposta  misura diversa dalla custodia cautelare in
          carcere,   il  giudice,  in  caso  di  trasgressione  delle
          prescrizioni  inerenti  alla diversa misura cautelare, puo'
          disporre  anche  la  misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere.  In  tal  caso  il  giudice dispone che l'imputato
          venga  condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato
          per la cura e l'assistenza necessarie.
              1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
          di    trasgressione   alle   prescrizioni   degli   arresti
          domiciliari  concernenti  il  divieto  di  non allontanarsi
          dalla  propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata
          dimora,  il giudice dispone la revoca della misura e la sua
          sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  284  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dal  decreto-legge
          24 novembre   2000,  n.  341  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.   284   (Arresti   domiciliari).   -  1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice  prescrive  all'imputato  di non allontanarsi dalla
          propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
              2.  Quando  e'  necessario,  il giudice impone limiti o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo
          assistono.
              3.  Se  l'imputato  non puo' altrimenti provvedere alle
          sue   indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in
          situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo'
          autorizzarlo  ad  assentarsi  nel  corso della giornata dal
          luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa.
              4.  Il  pubblico  ministero  o  la polizia giudiziaria,
          anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato.
              5.  L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
          stato di custodia cautelare.
              5-bis.   Non   possono   essere  concessi  gli  arresti
          domiciliari  a chi ha posto in essere una condotta punibile
          a  norma  dell'art.  385  del codice penale nei cinque anni
          antecedenti al fatto per cui si procede.".