Art. 17.
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' inserito il seguente:
  "4-bis. Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare  il tribunale di
sorveglianza,  quando  ne  abbia accertato la disponibilita' da parte
delle  autorita'  preposte  al controllo, puo' prevedere modalita' di
verifica  per  l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi   elettronici  o  altri  strumenti  tecnici.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  275-bis  del codice di procedura
penale.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47-ter della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'),  come  modificato  dal decreto-legge 24 novembre
          2000,  n.  341,  e  dalla  relativa legge di conversione 19
          gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  47-ter  (Detenzione  domiciliare).  - 1. La pena
          della  reclusione  non  superiore  a quattro anni, anche se
          costituente  parte residua di maggior pena, nonche' la pena
          dell'arresto,   possono   essere   espiate   nella  propria
          abitazione  o  in  altro  luogo di privata dimora ovvero in
          luogo  pubblico  di  cura, assistenza o accoglienza, quando
          trattasi di:
                a) donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore
          ad anni dieci, con lei convivente;
                b) padre,  esercente  la  potesta',  di prole di eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia  deceduta  o altrimenti assolutamente impossibilitata a
          dare assistenza alla prole;
                c) persona  in  condizioni  di salute particolarmente
          gravi,  che  richiedano  costanti  contatti  con  i presidi
          sanitari territoriali;
                d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta anni, se
          inabile anche parzialmente;
                e) persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
              1-bis.  La detenzione domiciliare puo' essere applicata
          per  l'espiazione  della  pena detentiva inflitta in misura
          non  superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
          l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e sempre che
          tale  misura  sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo che il
          condannato  commetta  altri reati. La presente disposizione
          non  si  applica  ai condannati per i reati di cui all'art.
          4-bis.
              1-ter.   Quando  potrebbe  essere  disposto  il  rinvio
          obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai
          sensi  degli  articoli  146  e  147  del  codice penale, il
          tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il
          limite  di  cui  al  comma 1, puo' disporre la applicazione
          della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato.  L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante la
          esecuzione della detenzione domiciliare.
              1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
          domiciliare   e'   proposta   dopo   che  ha  avuto  inizio
          l'esecuzione  della pena, il magistrato di sorveglianza cui
          la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
          provvisoria  della  misura, quando ricorrono i requisiti di
          cui   ai   commi   1  e  1-bis.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
              2.   (Comma  abrogato  dall'art.  1  del  decreto-legge
          13 maggio 1991, n. 152).
              3.  (Comma  abrogato  dall'art. 4 della legge 25 maggio
          1998, n. 165).
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto  stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli  interventi  del  servizio sociale. Tali prescrizioni e
          disposizioni  possono  essere  modificate dal magistrato di
          sorveglianza  competente  per  il luogo in cui si svolge la
          detenzione domiciliare.
              4-bis.   Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare  il
          tribunale  di  sorveglianza,  quando  ne abbia accertato la
          disponibilita'   da   parte  delle  autorita'  preposte  al
          controllo,   puo'   prevedere  modalita'  di  verifica  per
          l'osservanza  delle  prescrizioni  imposte  anche  mediante
          mezzi  elettronici  o altri strumenti tecnici. Si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  275-bis  del codice di
          procedura penale.
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime
          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
          regolamento di esecuzione.
              Nessun  onere  grava sull'amministrazione penitenziaria
          per  il  mantenimento,  la  cura  e l'assistenza medica del
          condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
              6.   La   detenzione  domiciliare  e'  revocata  se  il
          comportamento  del  soggetto,  contrario  alla legge o alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
              8.  Il  condannato  che, essendo in stato di detenzione
          nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
          nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
          385   del   codice   penale.  Si  applica  la  disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo.
              9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
          la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la
          revoca.
              9-bis.  Se  la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
          ai  sensi  dei  commi  precedenti  la pena residua non puo'
          essere sostituita con altra misura.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 275-bis del codice di
          procedura penale:
              "Art.  275-bis  (Particolari modalita' di controllo). -
          1.  Nel  disporre la misura degli arresti domiciliari anche
          in  sostituzione  della  custodia  cautelare in carcere, il
          giudice,  se lo ritiene necessario in relazione alla natura
          e  al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
          concreto,  prescrive  procedure di controllo mediante mezzi
          elettronici  o  altri  strumenti  tecnici,  quando ne abbia
          accertato   la   disponibilita'   da  parte  della  polizia
          giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
          l'applicazione  della  misura  della  custodia cautelare in
          carcere  qualora  l'imputato neghi il consenso all'adozione
          dei mezzi e strumenti anzidetti.
              2.  L'imputato  accetta  i  mezzi  e  gli  strumenti di
          controllo  di  cui  al  comma  1  ovvero  nega  il consenso
          all'applicazione  di  essi, con dichiarazione espressa resa
          all'ufficiale   o   all'agente   incaricato   di   eseguire
          l'ordinanza  che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
          trasmessa  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed al
          pubblico   ministero,   insieme  con  il  verbale  previsto
          dall'art. 293, comma 1.
              3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
          e  strumenti  di  cui  al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
          procedure   di   installazione  e  ad  osservare  le  altre
          prescrizioni impostegli.".