Art. 18.
  1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al
fine  di  sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera
il  funzionamento  dei  mezzi  elettronici  o  degli  altri strumenti
tecnici   adottati   nei   suoi  confronti,  o  comunque  si  sottrae
fraudolentemente  alla  loro applicazione o al loro funzionamento, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.