Art. 24 (Delega per il completamento della rete interportuale nazionale) 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche', nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) definire le modalita' e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240; b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti; d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento; e) completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento; f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformita' alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1. 5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita') e' il seguente: "2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi intermodali piu' congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997". - Il testo dell'art. 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore) e' il seguente: "3. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa". - Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 e': "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell' intermodalita'), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione". - Il titolo del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, e': "Interventi urgenti in materia di trasporti". - Il testo degli articoli 4 e 6 della gia' citata legge n. 240/1990, e' il seguente: "Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda: a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993; b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi; c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura; d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo; e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia. 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto". "Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi. 2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e' il seguente: "6. Al fine di favorire l'intermodalita' e dare attuazione agli investimenti nel settore interportuale finanziati con il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e relative procedure applicative". - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) (omissis); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;".