Art. 24
  (Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
   1.  Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle
procedure  e  la realizzazione degli interventi previsti all'articolo
9,  comma  2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9,
comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e
il  riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di
rete  logistica,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  su  proposta del
Ministro  dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti
e  strutture  da  ammettere  ai  contributi nonche', nel rispetto dei
decreti  legislativi  emanati  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59,   e  successive  modificazioni,  con  l'osservanza  dei  seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
   a)  definire  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'ammissione ai
contributi   di   infrastrutture  intermodali,  anche  diverse  dagli
interporti  come  definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990,
n. 240;
   b)  prevedere,  al  fine  dell'ammissione a contributo, il maggior
apporto  possibile  di  altre  risorse  rese  disponibili da soggetti
pubblici     o     privati     interessati     alla     realizzazione
dell'infrastruttura;
   c)  definire  la  rete interportuale nazionale e le infrastrutture
intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del
riequilibrio  modale  e  territoriale  attraverso  la creazione di un
sistema  integrato  tra  le varie tipologie di trasporto, nell'ambito
della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
   d)  rafforzare  le  misure  per  l'integrazione  tra  le  reti  di
trasporto  e  tra  le  infrastrutture  intermodali  esistenti, per la
fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
   e)  completare  funzionalmente  gli  interporti gia' individuati e
ammessi al finanziamento;
   f)   privilegiare   le   infrastrutture  intermodali  collegate  o
collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema
autostradale,  le  reti  ferroviarie  ad  alta  capacita', il sistema
portuale    ed    aeroportuale    a    rilievo    internazionale   ed
intercontinentale.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1,  sono  abrogate  le  disposizioni
concernenti  il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge
4  agosto  1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge
1o  aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio  1995,  n.  204,  e  alla  legge  23  dicembre 1997, n. 454. A
decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni
concernenti   procedure,   soggetti   e  strutture  da  ammettere  ai
contributi  da erogare, sulla base di criteri previamente determinati
in  conformita'  alle  previsioni  di  cui  al  comma 1, a valere sui
finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel medesimo
comma  1.  Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta
data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
e  successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma
6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
   3.  Lo  schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della  deliberazione  preliminare  del Consiglio dei ministri, e dopo
aver  acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera
dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica perche' su di esso sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine,  il  decreto  e'  emanato anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
   4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri  direttivi  da essa
fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi
1  e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1.
   5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera  b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure  di  attuazione  del  decreto legislativo di cui al comma 1
secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.
 
             Note all'art. 24:
                 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  2,  della  legge
          23 dicembre    1997,    n.    454    (Interventi   per   la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita') e' il seguente:
                 "2.  In  attesa dell'adozione del piano quinquennale
          degli  interporti  di  cui  all'art. 2 della legge 4 agosto
          1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione
          ammette   a   contributo  la  realizzazione  di  interporti
          finalizzati   al  potenziamento  della  rete  interportuale
          nazionale,   dando   priorita'  agli  interventi  nei  nodi
          intermodali  piu'  congestionati  e  per  l'incremento  del
          trasporto  combinato,  tenuto  conto della prossimita' alle
          linee  ferroviarie  di  primaria importanza nazionale e dei
          piani   quadro  o  di  altri  strumenti  di  pianificazione
          regionali  approvati,  sulla base di un piano di interventi
          proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo
          schema  di  piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al
          Parlamento  per  l'espressione del parere delle Commissioni
          competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al
          presente  comma  e' autorizzato un contributo quindicennale
          di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997".
                 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  3,  della  legge
          30 novembre  1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi
          per  l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
          della normativa comunitaria di settore) e' il seguente:
                 "3.  Per  la realizzazione degli interventi previsti
          all'art.  9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
          e'  autorizzato  un  ulteriore  contributo quindicennale di
          lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano
          degli  interventi  di  cui  al  presente comma, da definire
          tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9
          della   legge   23 dicembre   1997,  n.  454,  prima  della
          definitiva   adozione,   e'   trasmesso   alle   competenti
          Commissioni  parlamentari  per l'espressione del parere. Il
          piano  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma, che
          utilizza  le  risorse  di  cui alla presente legge, nonche'
          quelle  previste  al  comma 3 del citato art. 9 della legge
          23 dicembre    1997,    n.    454,    deve   tenere   conto
          prioritariamente     delle     esigenze     di     sviluppo
          infrastrutturale  delle  regioni di cui all'obiettivo 1 del
          Regolamento  (CEE)  n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
          1988,  e  successive  modificazioni, al fine di favorire la
          razionalizzazione  del  trasporto  merci ed il riequilibrio
          modale   attraverso   una  equilibrata  rete  nazionale  di
          infrastrutture interportuali previa valutazione della reale
          capacita' di spesa".
                 - Il  titolo  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e':
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".
                 - Il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n.
          240   (Interventi  dello  Stato  per  la  realizzazione  di
          interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'
          intermodalita'), e' il seguente:
                 "Art.  1.  -  1.  Ai  fini della presente legge, per
          interporto  si intende un complesso organico di strutture e
          servizi  integrati  e finalizzati allo scambio di merci tra
          le  diverse  modalita'  di trasporto, comunque comprendente
          uno  scalo  ferroviario  idoneo  a formare o ricevere treni
          completi   e   in   collegamento  con  porti,  aeroporti  e
          viabilita' di grande comunicazione".
                 - Il titolo del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98,
          e': "Interventi urgenti in materia di trasporti".
                 - Il  testo  degli  articoli 4 e 6 della gia' citata
          legge n. 240/1990, e' il seguente:
                 "Art.  4.  -  1.  L'ammissione  ai contributi di cui
          all'art.  6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con
          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto   con   i   Ministri   dei   lavori   pubblici   e
          dell'ambiente.  I  soggetti  interessati  all'ammissione ai
          contributi dovranno, all'atto della domanda:
                   a) corrispondere   ai   requisiti   di   cui  alla
          deliberazione  CIPET  del  7 aprile  1993, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
                   b) avere  un  capitale  sociale  sottoscritto, nel
          caso  si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due
          miliardi;
                   c) presentare   un   piano   finanziario   per  la
          realizzazione  dell'opera che, oltre al contributo previsto
          dalla  presente legge, preveda il maggior apporto possibile
          di  altre  risorse  rese disponibili da soggetti pubblici o
          privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
                   d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo
          una  spesa  per  investimenti  complessiva  per la quale il
          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il
          sessanta per cento dell'importo;
                   e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle
          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta
          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un
          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai
          successivi provvedimenti in materia.
                 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto
          preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario
          dell'infrastruttura,   nonche'   dallo  studio  di  impatto
          ambientale,  effettuata secondo le modalita' previste dalla
          direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da
          uno  studio  specifico  sugli effetti indotti dai flussi di
          traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
                 "Art.  6.  -  1.  I  soggetti di cui all'art. 4 sono
          autorizzati  a  contrarre  mutui  con  istituti  di credito
          speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un
          volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in
          ragione  di  lire  50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250
          miliardi  per  l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno
          1991  e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
          1993.  Le  quote  di  mutuo  non  contratte in ciascun anno
          possono esserlo negli anni successivi.
                 2.  A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il
          Ministro  dei  trasporti  puo'  concedere  un contributo in
          misura  pari  al  5  per cento, per ogni semestre, e per la
          durata  di  quindici  anni, della spesa per investimenti di
          cui al comma 1 del presente articolo.
                 3.  Il  Ministro  del  tesoro, su proposta elaborata
          congiuntamente  dai  Ministri  dei  trasporti  e dei lavori
          pubblici,  determina,  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la
          concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente
          articolo.
                 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali a carico dello
          Stato,  con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per
          il  1989,  25  miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di
          lire  per  il  1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli
          anni 1992 e 1993".
                 - Il   testo  dell'art.  3,  comma  6,  della  legge
          7 dicembre   1999,  n.  472  (Interventi  nel  settore  dei
          trasporti), e' il seguente:
                 "6.  Al  fine  di  favorire  l'intermodalita' e dare
          attuazione  agli  investimenti  nel  settore  interportuale
          finanziati  con  il  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n.  341, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero
          con  ulteriori  provvedimenti relativi ad interventi per le
          aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria
          approvata  in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge
          4 agosto  1990,  n.  240,  e  successive  modificazioni,  e
          relative procedure applicative".
                 - Il  testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
                 "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                   a) (omissis);
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;".